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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 122/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle leggi della Regione Molise n. 18 e n. 19 del 2022, che riconoscevano debiti fuori bilancio per il trasporto pubblico locale senza una copertura finanziaria chiara e rispettosa del principio di annualità del bilancio.

Di cosa si tratta

I debiti fuori bilancio sono spese che un ente pubblico si trova a dover pagare pur non avendole previste nel proprio bilancio: per renderle pagabili occorre una legge regionale che ne riconosca la legittimità e ne individui la copertura. Con due leggi del 2022 la Regione Molise aveva riconosciuto debiti verso aziende del trasporto extraurbano per oltre un milione di euro complessivi, indicando però la copertura solo con un generico richiamo a una missione e a un programma di spesa, senza precisare a quale esercizio di bilancio le somme fossero imputate. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quelle leggi, ritenendo violato il principio per cui ogni spesa deve trovare copertura in un bilancio determinato e nell’anno corretto. La posta in gioco era la tenuta dei conti pubblici regionali e il rispetto delle regole contabili che garantiscono trasparenza su quando e con quali risorse una spesa viene effettivamente finanziata.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 delle leggi della Regione Molise n. 18 e n. 19 del 2022 per contrasto con gli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, quest’ultimo in relazione al principio di annualità del bilancio e ai principi contabili armonizzati di cui al d.lgs. n. 118 del 2011.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, riuniti i giudizi, degli artt. 1 e 2 di entrambe le leggi regionali. Le disposizioni impugnate non individuavano in modo adeguato la copertura finanziaria dei debiti riconosciuti e ne risultava compromesso il rispetto dell’obbligo costituzionale di provvedere ai mezzi per far fronte alle spese, in coerenza con i principi di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Il principio

Il riconoscimento di un debito fuori bilancio da parte della Regione deve indicare con precisione la copertura finanziaria e l’esercizio di bilancio cui la spesa è imputata: una copertura generica o non riferita all’annualità corretta viola l’obbligo costituzionale di equilibrio e copertura delle spese.

Domande e risposte

Che cos’e un debito fuori bilancio?

È un’obbligazione di spesa che l’ente deve onorare pur non essendo stata regolarmente prevista in bilancio. Per pagarla occorre un atto che ne riconosca la legittimità e ne reperisca la copertura nelle regole contabili.

Perche la copertura generica non basta?

Perché la Costituzione impone che ogni nuova spesa indichi i mezzi per farvi fronte. Indicare solo missione e programma, senza dire a quale esercizio le risorse appartengono, non consente di verificare l’effettiva sostenibilità della spesa.

Cosa succede ora ai creditori della Regione?

Le leggi che riconoscevano quei debiti sono cadute, ma il credito sostanziale resta: la Regione dovrà provvedere con un nuovo atto che individui correttamente la copertura, nel rispetto dei principi contabili.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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