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Con la sentenza n. 123/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 7, comma 1, della legge n. 97 del 2001: la possibilità per la Corte dei conti di promuovere l’azione di responsabilità per danno erariale resta legata alla condanna penale del dipendente pubblico, non alla sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione.
Di cosa si tratta
Quando un dipendente pubblico arreca un danno all’amministrazione, accanto all’eventuale processo penale corre il procedimento davanti alla Corte dei conti per il risarcimento del danno erariale. La norma in esame collega l’avvio di tale azione, entro trenta giorni, alla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna del dipendente. Nel caso concreto un dipendente di ANAS, condannato in primo grado per peculato, aveva poi ottenuto in appello una sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato. Il Procuratore regionale della Corte dei conti aveva comunque promosso l’azione per il danno all’immagine, sostenendo che anche la sentenza di estinzione del reato accerta la responsabilità e dovrebbe valere come presupposto. La Corte dei conti toscana ha chiesto alla Consulta se non fosse irragionevole escludere proprio quel caso, lasciando senza tutela l’erario quando il processo penale si chiude per prescrizione. In gioco era l’equilibrio tra la certezza dei presupposti dell’azione contabile e l’interesse pubblico al recupero delle somme.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, ha sollevato la questione sull’art. 7, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 e, in via consequenziale, sull’art. 51, comma 7, del Codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 2016), per contrasto con gli artt. 3, 24, 54, 97, 103 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la comunicazione alla procura contabile solo per la sentenza di condanna e non anche per quella di estinzione del reato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la scelta del legislatore di ancorare l’obbligo di comunicazione alla sentenza di condanna non sia irragionevole: la prescrizione del reato non equivale a un accertamento di responsabilità, e il giudizio di responsabilità erariale può comunque essere attivato dalla procura contabile attraverso gli ordinari canali informativi, senza dipendere da quella specifica comunicazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti.
Il principio
Il legislatore può legittimamente collegare l’obbligo di trasmissione degli atti alla procura contabile alla sola sentenza penale di condanna, perché l’azione per danno erariale non resta comunque preclusa: la sentenza di estinzione del reato per prescrizione non è equiparabile a una condanna e non fa scattare automaticamente quel meccanismo informativo.
Domande e risposte
Se il reato si prescrive, il dipendente pubblico non risponde più del danno all’erario?
No. La prescrizione riguarda il reato penale. L’azione di responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti è autonoma e può comunque essere promossa, perché segue regole e termini propri.
Perché la norma parla solo di sentenza di condanna?
Perché quel meccanismo serve a far scattare un obbligo automatico di comunicazione alla procura contabile nei casi in cui il reato è stato accertato con condanna. Per gli altri casi la procura può attivarsi con le ordinarie fonti di notizia.
Che cosa cambia per le amministrazioni dopo questa sentenza?
Nulla nei testi di legge: la disciplina resta in vigore così com’è. La Corte ha chiarito che non vi è un vuoto di tutela, perché il danno erariale può essere perseguito anche quando il processo penale si chiude per prescrizione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la presunta disparità di trattamento tra i casi.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
- Art. 103 della Costituzione — giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità.
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro invocato dal giudice rimettente.
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Vedi anche
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