Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 16/2024 la Corte costituzionale ha corretto una legge della Regione Puglia sulla tutela del riccio di mare, perche’ invadeva la competenza statale sul mare territoriale.

Di cosa si tratta

Per contrastare il depauperamento del riccio di mare, una risorsa importante per la pesca e l’ecosistema costiero, la Regione Puglia aveva approvato una legge che prevedeva misure di ripopolamento e un fermo biologico. Il problema sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha impugnato la legge, riguarda l’ambito territoriale: la legge regionale faceva riferimento ai “mari regionali” e al “mare territoriale della Puglia”, ma il mare territoriale rientra nella sfera di competenza dello Stato, non della Regione. La vicenda tocca il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella disciplina della pesca e della tutela dell’ambiente marino: una Regione puo’ adottare misure di salvaguardia, ma deve rispettare i confini delle proprie attribuzioni, senza estendere la propria potesta’ a spazi marittimi riservati allo Stato. La decisione mostra come la Corte intervenga a delimitare con precisione l’estensione territoriale delle competenze regionali.

La questione di legittimita’ costituzionale

Erano impugnati gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6 (misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare), in riferimento all’art. 117 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale delle norme nella parte in cui riferivano le misure ai “mari regionali” e al “mare territoriale della Puglia”, anziche’ allo “spazio marittimo prospiciente il territorio regionale”. Le disposizioni vengono cosi’ ricondotte entro i limiti delle competenze regionali.

Il principio

La Regione puo’ adottare misure di tutela dell’ambiente marino solo entro i limiti delle proprie competenze territoriali: non puo’ estendere la propria potesta’ al mare territoriale, riservato allo Stato.

Domande e risposte

La tutela del riccio di mare in Puglia resta in vigore?

Si’, ma corretta: le misure restano valide se riferite allo spazio marittimo prospiciente il territorio regionale, non al mare territoriale riservato allo Stato.

Perche’ la Regione non poteva disciplinare il mare territoriale?

Perche’ il mare territoriale rientra nella competenza dello Stato: la Regione, estendendovi le proprie misure, aveva ecceduto le proprie attribuzioni.

Cosa significa “spazio marittimo prospiciente il territorio regionale”?

E’ la fascia di mare antistante la costa regionale entro cui possono operare, nei limiti delle competenze, le misure della Regione, distinta dal piu’ ampio mare territoriale di competenza statale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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