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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 22/2024 la Corte costituzionale ha ampliato le ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro per i licenziamenti illegittimi nel regime delle tutele crescenti, eliminando la parola “espressamente”.

Di cosa si tratta

Nel regime del contratto a tutele crescenti, introdotto dal Jobs Act per i nuovi assunti, la legge limita i casi in cui il lavoratore licenziato illegittimamente ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, anziche’ al solo risarcimento. Una norma prevedeva la reintegra quando il fatto contestato non sussiste, ma usava la formula del fatto “direttamente dimostrato in giudizio” con un riferimento che, attraverso la parola “espressamente”, restringeva le ipotesi tutelate. La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole quella limitazione. La vicenda interessa moltissimi lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti, perche’ incide sulla concreta possibilita’ di ottenere il rientro in azienda in caso di licenziamento privo di reale fondamento, ampliando la portata della tutela reintegratoria oltre i confini segnati dalla formulazione originaria della norma.

La questione di legittimita’ costituzionale

Era impugnato l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (contratto a tutele crescenti), in riferimento all’art. 76 della Costituzione, sui limiti della delega legislativa. La questione e’ stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 limitatamente alla parola “espressamente”. Viene cosi’ rimossa la restrizione che limitava le ipotesi di reintegrazione, ampliando la tutela del lavoratore.

Il principio

La tutela reintegratoria del lavoratore licenziato illegittimamente non puo’ essere arbitrariamente ristretta da una formulazione che eccede i criteri della delega: la rimozione della parola “espressamente” ricostituisce un ambito di tutela coerente.

Domande e risposte

Cosa cambia per i lavoratori a tutele crescenti?

Si ampliano le ipotesi in cui, a fronte di un licenziamento illegittimo, il lavoratore puo’ ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e non solo un risarcimento.

Perche’ era stata eliminata proprio una parola?

Perche’ era quella parola, “espressamente”, a restringere l’ambito di applicazione della tutela: la Corte ha agito chirurgicamente sul testo per rimuovere la limitazione illegittima.

La sentenza riguarda i licenziamenti gia’ avvenuti?

Le pronunce di illegittimita’ incidono sui rapporti non ancora definitivi: la posizione del lavoratore puo’ essere riesaminata alla luce della pronuncia, secondo le regole applicabili al singolo caso.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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