Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 138 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sollevate dal Tribunale di Brescia.
Di cosa si tratta
Il testo unico sugli stupefacenti punisce, all’art. 74, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, prevedendo pene severe per chi si associa stabilmente per commettere piu delitti in materia di droga. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha sollevato la questione di legittimita costituzionale di questa fattispecie, dubitando della ragionevolezza del trattamento sanzionatorio o di alcuni suoi profili rispetto al principio di eguaglianza e alla finalita rieducativa della pena. La Corte, pero, prima di esaminare nel merito una questione penale, verifica che il giudice rimettente l’abbia formulata correttamente, motivandone la rilevanza nel processo in corso e la non manifesta infondatezza. Quando questi presupposti mancano, la questione viene dichiarata inammissibile, senza che la Corte si pronunci sulla conformita della norma alla Costituzione. La vicenda mostra l’importanza del modo in cui i giudici sollevano le questioni di costituzionalita.
La questione di legittimita costituzionale
Era impugnato l’art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (testo unico stupefacenti), sull’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La questione era sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione (eguaglianza e finalita rieducativa della pena).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita costituzionale. Si tratta di una pronuncia in rito: la Corte non ha valutato se la disciplina dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sia conforme alla Costituzione, ma ha rilevato vizi nel modo in cui la questione era stata sollevata, tali da impedirne l’esame nel merito. La norma resta quindi in vigore.
Il principio
La Corte puo esaminare nel merito una questione penale solo se il giudice rimettente ne ha correttamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza; in difetto la questione e inammissibile e la norma resta in vigore, senza un giudizio sulla sua legittimita.
Domande e risposte
Che cos’e l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti?
E il reato, previsto dall’art. 74 del testo unico stupefacenti, di chi si associa stabilmente con altri per commettere piu delitti in materia di droga: e punito con pene severe.
Perche le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Per vizi nel modo in cui il giudice le aveva sollevate, ad esempio nella motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza: difetti che impediscono l’esame nel merito.
La norma sugli stupefacenti e stata dichiarata legittima?
No, ma neppure illegittima: l’inammissibilita e una decisione procedurale, e la disposizione resta in vigore senza un giudizio sul suo contenuto.
La questione puo essere riproposta?
In linea di principio si: una questione inammissibile per vizi della motivazione puo essere risollevata, se formulata correttamente in un nuovo processo rilevante.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — finalita rieducativa della pena, parametro invocato dal giudice rimettente.
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, anch’essa evocata.
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.