Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 140 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, quanto al quadriennio 2015-2018, le questioni sul cosiddetto payback dei dispositivi medici, che pone a carico delle aziende fornitrici parte dello sforamento del tetto di spesa sanitaria.
Di cosa si tratta
Per contenere la spesa sanitaria, la legge fissa un tetto annuale alla spesa per i dispositivi medici acquistati dal Servizio sanitario nazionale. Quando la spesa supera quel tetto, una parte dello sforamento (il cosiddetto payback) viene posta a carico delle aziende che hanno fornito i dispositivi, che devono cioe restituire una quota di quanto incassato. Numerose imprese hanno contestato questo meccanismo davanti al TAR del Lazio, che con sedici ordinanze ha sollevato la questione di legittimita costituzionale, ritenendo il payback irragionevole, lesivo della liberta di iniziativa economica e di natura sostanzialmente tributaria, oltre che in tensione con la tutela della proprieta garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La questione tocca un nodo delicato: far gravare sulle imprese fornitrici, a posteriori, parte di uno sforamento di spesa deciso dalle amministrazioni sanitarie e legittimo o impone alle aziende un sacrificio sproporzionato.
La questione di legittimita costituzionale
Era impugnato l’art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, che pone a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici una quota dello sforamento del tetto di spesa. Le questioni erano sollevate dal TAR per il Lazio con sedici ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla tutela della proprieta prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate, quanto al quadriennio 2015-2018, le questioni di legittimita costituzionale. Il meccanismo del payback dei dispositivi medici, per quel periodo, non e irragionevole ne lesivo della liberta di iniziativa economica o della proprieta: rientra nelle misure di contenimento della spesa sanitaria e la norma resta in vigore.
Il principio
Il payback sui dispositivi medici, che pone a carico delle aziende fornitrici parte dello sforamento del tetto di spesa sanitaria, non e di per se irragionevole ne lesivo della liberta di iniziativa economica: rientra nelle misure con cui il legislatore puo perseguire il contenimento della spesa pubblica nel settore sanitario.
Domande e risposte
Che cos’e il payback dei dispositivi medici?
E il meccanismo per cui, se la spesa per i dispositivi medici supera il tetto annuale fissato dalla legge, le aziende fornitrici devono restituire una parte di quello sforamento.
Perche le imprese lo contestavano?
Perche ritenevano irragionevole e sproporzionato dover restituire a posteriori somme gia incassate, sopportando le conseguenze di uno sforamento deciso dalle amministrazioni sanitarie.
Perche la Corte ha respinto le questioni?
Perche, per il quadriennio 2015-2018, ha ritenuto il meccanismo coerente con l’obiettivo di contenimento della spesa sanitaria e non lesivo della liberta di iniziativa economica o della proprieta.
Vale per tutti gli anni successivi?
La pronuncia riguarda espressamente il quadriennio 2015-2018: e a quel periodo che si riferisce il giudizio di non fondatezza espresso dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — liberta di iniziativa economica, parametro centrale della decisione.
- Art. 23 della Costituzione — riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte, evocata per la natura del payback.
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, sotto il cui profilo era censurato il meccanismo.
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Vedi anche
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