Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 147 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Piemonte che, per accedere a un alloggio di edilizia sociale, richiedeva una residenza o un’attivita lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni.
Di cosa si tratta
L’edilizia sociale (le cosiddette case popolari) serve a garantire un alloggio a chi si trova in condizioni economiche disagiate. Per accedere all’assegnazione le Regioni fissano dei requisiti. Il Piemonte richiedeva, tra l’altro, di avere la residenza anagrafica o l’attivita lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale da almeno cinque anni, con almeno tre anni all’interno dell’ambito territoriale di competenza. Il Tribunale di Torino ha dubitato della legittimita di questo requisito di lunga residenza, ritenendolo discriminatorio e irragionevole: subordinare l’accesso a un bisogno primario come la casa a un radicamento territoriale prolungato puo escludere proprio chi, pur trovandosi in stato di bisogno, si e trasferito da poco. La questione tocca un tema ricorrente: i requisiti di residenza prolungata per accedere a prestazioni sociali rischiano di trattare in modo deteriore le persone piu mobili, senza una ragionevole giustificazione rispetto al bisogno che la prestazione intende soddisfare.
La questione di legittimita costituzionale
Era impugnato l’art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte n. 3 del 2010 (norme in materia di edilizia sociale), nella parte in cui richiedeva la residenza o l’attivita lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, prima sezione civile, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (eguaglianza e ragionevolezza).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale della norma, limitatamente alle parole che fissavano i requisiti temporali (“da almeno cinque anni” e “con almeno tre anni”). Il requisito di lunga residenza per accedere all’edilizia sociale e stato ritenuto irragionevole e discriminatorio, perche non coerente con la funzione della prestazione, volta a soddisfare un bisogno abitativo attuale.
Il principio
Subordinare l’accesso all’edilizia sociale a un requisito di residenza prolungata nel territorio regionale e irragionevole e discriminatorio: i requisiti per le prestazioni sociali devono essere coerenti con il bisogno che intendono soddisfare, non con il mero radicamento territoriale.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma piemontese?
Richiedeva, per ottenere una casa popolare, la residenza o l’attivita lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni, con almeno tre anni nell’ambito territoriale di competenza.
Perche il requisito e stato ritenuto incostituzionale?
Perche escludeva dall’accesso chi si trovava in stato di bisogno ma risiedeva da meno tempo, senza una ragionevole connessione con la funzione abitativa della prestazione: un trattamento discriminatorio.
Le Regioni possono ancora fissare requisiti per le case popolari?
Si, ma devono essere ragionevoli e coerenti con il bisogno abitativo: non possono basarsi su una residenza prolungata che penalizza chi si e trasferito da poco.
Cosa cambia per chi richiede un alloggio sociale in Piemonte?
Vengono meno i requisiti dei cinque e tre anni di residenza: l’accesso non puo piu essere negato per la sola mancanza di un radicamento territoriale cosi prolungato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, unico parametro su cui si fonda la decisione.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.