Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 132 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una norma della Regione Puglia in materia di opere e lavori pubblici.
Di cosa si tratta
Era in discussione l’art. 23, comma 2, della legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13, in materia di opere e lavori pubblici. La disposizione regionale incideva su aspetti che, secondo la prospettazione, contrastavano con principi costituzionali in materia di iniziativa economica, proprietà e riparto di competenze tra Stato e Regioni. Il settore dei lavori pubblici è uno di quelli in cui più frequentemente emergono tensioni tra la legislazione regionale e i principi e le competenze riservati allo Stato. Per le imprese del settore e per la pubblica amministrazione regionale la posta in gioco era la corretta cornice giuridica entro cui realizzare opere e lavori pubblici. La Corte ha ritenuto la disposizione in contrasto con la Costituzione e l’ha rimossa dall’ordinamento.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 23, comma 2, della legge reg. Puglia n. 13 del 2001, per contrasto con gli artt. 41, 42 e 117 della Costituzione, sotto i profili della libertà di iniziativa economica, della proprietà e del riparto di competenze.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, della legge reg. Puglia n. 13 del 2001, rimuovendo la disposizione dall’ordinamento.
Il principio
La legislazione regionale in materia di opere e lavori pubblici deve rispettare i principi costituzionali sull’iniziativa economica e la proprietà e il riparto di competenze con lo Stato: la norma che li violi è costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità?
La norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e non può più essere applicata, anche ai rapporti pendenti, salvi i limiti dei rapporti esauriti.
Cosa tutelano gli artt. 41 e 42 della Costituzione?
L’art. 41 tutela la libertà di iniziativa economica privata; l’art. 42 disciplina e garantisce la proprietà, pubblica e privata, e la sua funzione sociale.
La Regione può ancora legiferare sui lavori pubblici?
Sì, ma nel rispetto dei principi e delle competenze costituzionali: la sentenza colpisce la singola disposizione, non l’intera potestà legislativa regionale.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, tra i parametri del giudizio.
- Art. 42 della Costituzione — tutela e funzione sociale della proprietà.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.