Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 131 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in un giudizio sul rendiconto della Regione Abruzzo, dopo l’intervenuta modifica delle norme impugnate.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 18, relativa al rendiconto generale per l’esercizio 2018, censurando in particolare alcune poste e allegati contabili. Nel corso del giudizio, però, la situazione normativa è mutata: la Regione è intervenuta sulle disposizioni contestate, facendo venir meno l’oggetto della contestazione. In casi simili la Corte non decide nel merito, ma prende atto che non vi è più nulla su cui pronunciarsi. La vicenda riguarda il controllo statale sulla regolarità contabile dei rendiconti regionali, strumento di garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati la legge reg. Abruzzo n. 18 del 2022 e, in particolare, vari suoi articoli e allegati, per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 136, primo comma, della Costituzione. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri; i giudizi sono stati riuniti.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che le sopravvenute modifiche normative avevano fatto venir meno l’interesse alla decisione.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio, le norme impugnate sono modificate o abrogate in modo da soddisfare le ragioni del ricorrente e non hanno avuto applicazione lesiva, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito.
Domande e risposte
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che, durante il giudizio, è venuto meno l’oggetto della controversia (ad esempio perché la norma è stata modificata): non c’è più nulla da decidere.
La legge regionale è stata annullata?
No: la Corte non l’ha annullata né confermata; ha solo constatato che la controversia si è esaurita per le modifiche intervenute.
Cosa tutela l’art. 136 della Costituzione, qui richiamato?
Stabilisce che le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia: era invocato a garanzia del rispetto delle precedenti pronunce della Corte.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (lettera e).
- Art. 136 della Costituzione — cessazione di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali, parametro invocato.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.