Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 129 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.

Di cosa si tratta

La Corte di cassazione, sezione lavoro, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, che disciplina l’indennizzo per i soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Il dubbio del giudice riguardava l’ambito di applicazione della tutela e la sua compatibilità con i principi di solidarietà, eguaglianza e tutela della salute. Si tratta di un tema di forte rilievo sociale: l’indennizzo rappresenta una forma di solidarietà verso chi ha subito un danno grave a seguito di trattamenti sanitari di interesse collettivo. Per i potenziali beneficiari la posta in gioco era l’estensione di una misura di sostegno; la Corte, tuttavia, ha rilevato profili che le hanno impedito di esaminare il merito.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, per asserito contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dalla Corte di cassazione, sezione lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della disciplina dell’indennizzo.

Il principio

Quando l’eventuale accoglimento richiederebbe scelte discrezionali riservate al legislatore o quando la questione non è correttamente impostata, la Corte non può sostituirsi al legislatore e dichiara inammissibile la questione.

Domande e risposte

L’indennizzo della legge n. 210 del 1992 viene meno?

No. La pronuncia di inammissibilità lascia la norma in vigore: la disciplina dell’indennizzo resta quella vigente.

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché ha riscontrato profili di inammissibilità: in casi simili, estendere la tutela avrebbe richiesto una scelta discrezionale che spetta al legislatore, non alla Corte.

Cosa può fare chi ritiene di avere diritto all’indennizzo?

Può agire in giudizio secondo le regole vigenti; questa sentenza non amplia né restringe i presupposti previsti dalla legge.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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