Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 129 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.
Di cosa si tratta
La Corte di cassazione, sezione lavoro, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, che disciplina l’indennizzo per i soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Il dubbio del giudice riguardava l’ambito di applicazione della tutela e la sua compatibilità con i principi di solidarietà, eguaglianza e tutela della salute. Si tratta di un tema di forte rilievo sociale: l’indennizzo rappresenta una forma di solidarietà verso chi ha subito un danno grave a seguito di trattamenti sanitari di interesse collettivo. Per i potenziali beneficiari la posta in gioco era l’estensione di una misura di sostegno; la Corte, tuttavia, ha rilevato profili che le hanno impedito di esaminare il merito.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, per asserito contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dalla Corte di cassazione, sezione lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della disciplina dell’indennizzo.
Il principio
Quando l’eventuale accoglimento richiederebbe scelte discrezionali riservate al legislatore o quando la questione non è correttamente impostata, la Corte non può sostituirsi al legislatore e dichiara inammissibile la questione.
Domande e risposte
L’indennizzo della legge n. 210 del 1992 viene meno?
No. La pronuncia di inammissibilità lascia la norma in vigore: la disciplina dell’indennizzo resta quella vigente.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché ha riscontrato profili di inammissibilità: in casi simili, estendere la tutela avrebbe richiesto una scelta discrezionale che spetta al legislatore, non alla Corte.
Cosa può fare chi ritiene di avere diritto all’indennizzo?
Può agire in giudizio secondo le regole vigenti; questa sentenza non amplia né restringe i presupposti previsti dalla legge.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — doveri inderogabili di solidarietà, alla base della tutela indennitaria.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato a sostegno della questione.
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, parametro centrale in materia di danni da trattamenti sanitari.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.