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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 127 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una legge della Regione Molise che istituiva un albo unico degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Molise 10 giugno 2022, n. 10, che istituiva un albo unico regionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Secondo lo Stato la disciplina dei requisiti di accesso a tale figura professionale e l’istituzione di un albo incidevano su materie riservate al legislatore statale, in particolare l’ordinamento delle professioni. La questione coinvolge un settore delicato, quello del sostegno scolastico agli alunni con disabilità, dove convivono competenze statali e regionali. Per le famiglie e per gli operatori la posta in gioco era la concreta organizzazione di un servizio essenziale; sul piano costituzionale ciò che la Corte doveva stabilire era se la Regione potesse creare un proprio albo professionale.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge reg. Molise n. 10 del 2022, per contrasto con l’art. 117 della Costituzione, in quanto la disciplina dei requisiti professionali e l’istituzione dell’albo invadevano la competenza statale in materia di ordinamento delle professioni. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate e, in via conseguenziale (ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953), dell’intera restante parte della legge regionale, ritenendo la disciplina inscindibilmente legata alle norme caducate.

Il principio

L’individuazione di nuove figure professionali e dei relativi requisiti, con la creazione di albi, rientra nella competenza statale in materia di ordinamento delle professioni: le Regioni non possono istituire autonomamente albi professionali.

Domande e risposte

Perché la Regione non poteva istituire l’albo?

Perché l’individuazione delle professioni e la creazione di albi sono riservate allo Stato: la Regione, creando un proprio albo regionale, ha invaso questa competenza.

Cosa significa illegittimità «in via conseguenziale»?

È un potere previsto dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953: la Corte estende l’annullamento ad altre norme che, pur non impugnate, restano prive di senso una volta caducate quelle censurate.

Gli assistenti per l’autonomia scolastica spariscono?

No: la figura resta disciplinata dalla normativa statale e dalla generale organizzazione del sostegno scolastico; viene meno solo l’albo regionale istituito dal Molise.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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