Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 125 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dallo Stato contro una legge della Regione Calabria adottata per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Calabria 7 luglio 2022, n. 22, contenente misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria. Secondo lo Stato la Regione, intervenendo su aspetti dell’organizzazione sanitaria e del rapporto di lavoro del personale, avrebbe invaso competenze riservate allo Stato, in particolare in materia di ordinamento civile. La questione riguardava il confine, spesso conteso, tra l’organizzazione regionale del servizio sanitario e le materie che restano di competenza statale. Per gli operatori sanitari calabresi e per l’amministrazione regionale era in gioco la sorte di misure adottate in un contesto emergenziale. La Corte, prima di entrare nel merito, ha verificato la corretta formulazione delle censure statali e ha riscontrato profili che ne impedivano l’esame.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 2, commi 3 (secondo periodo), 4, 5 e 6, della legge reg. Calabria n. 22 del 2022, per contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della legge regionale.

Il principio

Il ricorso statale contro una legge regionale deve indicare in modo puntuale le norme impugnate e le ragioni del contrasto con la Costituzione: censure generiche o non adeguatamente argomentate sono inammissibili e impediscono alla Corte di decidere nel merito.

Domande e risposte

Che differenza c’è tra «inammissibile» e «non fondata»?

Con l’inammissibilità la Corte non valuta se la norma sia giusta o sbagliata: rileva un difetto del ricorso (ad esempio censure generiche) che le impedisce di decidere. Con la non fondatezza, invece, entra nel merito e conferma la legge.

La legge regionale calabrese resta in vigore?

Sì. Poiché le questioni sono state dichiarate inammissibili, le disposizioni impugnate non sono state annullate.

Cosa rientra nell’«ordinamento civile» riservato allo Stato?

Vi rientrano gli istituti del rapporto di lavoro privato e i rapporti tra privati; le Regioni non possono disciplinarli, anche quando intervengono nell’organizzazione sanitaria.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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