Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 104/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato che spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilita’, ai sensi dell’art. 68 della Costituzione, delle dichiarazioni rese dal deputato Carlo Fidanza, oggetto di un procedimento penale.
Di cosa si tratta
L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. E’ la cosiddetta insindacabilita’, una garanzia che protegge la liberta’ del mandato parlamentare. Il confine, pero’, e’ delicato: la garanzia copre le opinioni legate all’attivita’ parlamentare, non ogni dichiarazione resa da chi e’ deputato. Nel caso in esame, il Tribunale di Milano stava procedendo penalmente per alcune dichiarazioni rese su Facebook dall’allora deputato Carlo Fidanza. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e quindi insindacabili. Il Tribunale ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contestando che quella delibera invadesse le sue competenze. In gioco c’era il confine tra la prerogativa della Camera di proteggere i propri membri e il potere della magistratura di giudicare: fin dove arriva l’insindacabilita’ quando le dichiarazioni sono diffuse sui social network.
La questione di legittimita’ costituzionale
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la deliberazione del 18 gennaio 2023 della Camera dei deputati, che aveva qualificato come insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni rese su Facebook dal deputato Fidanza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che spettava alla Camera dei deputati affermare che quelle dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La delibera della Camera e’ stata quindi ritenuta legittima e il conflitto risolto a suo favore.
Il principio
L’insindacabilita’ di cui all’art. 68 della Costituzione puo’ coprire anche dichiarazioni diffuse sui social network, purche’ costituiscano espressione dell’attivita’ parlamentare e siano collegate alle funzioni esercitate: in tal caso spetta alla Camera affermarne la natura insindacabile.
Domande e risposte
Cosa significa che il parlamentare e’ insindacabile?
Significa che non puo’ essere chiamato a rispondere, in sede civile o penale, delle opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni.
L’insindacabilita’ vale anche per i post sui social?
Puo’ valere, se le dichiarazioni sono collegate all’attivita’ parlamentare; nel caso Fidanza la Corte ha riconosciuto legittima la delibera della Camera in tal senso.
Cos’e’ un conflitto di attribuzione tra poteri?
E’ il giudizio con cui la Corte stabilisce a quale potere dello Stato spetti una determinata competenza, qui tra Parlamento e magistratura.
Cosa accade ora al procedimento penale?
Riconosciuta l’insindacabilita’, il procedimento penale sulle dichiarazioni coperte dalla garanzia non puo’ proseguire nei confronti del parlamentare.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilita’ delle opinioni dei parlamentari.
- Art. 21 della Costituzione — liberta’ di manifestazione del pensiero.
- Art. 67 della Costituzione — divieto di mandato imperativo e liberta’ del mandato.
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Vedi anche
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