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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 105/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che consentiva la prosecuzione dell’attivita’ di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sotto sequestro, nella parte in cui non prevedeva un limite massimo di trentasei mesi.

Di cosa si tratta

Quando un impianto industriale e’ sotto sequestro penale perche’ fonte di gravi pericoli per la salute o l’ambiente, l’ordinamento cerca un difficile equilibrio: da un lato fermare l’attivita’ dannosa, dall’altro non distruggere produzione e occupazione, specie se l’impianto e’ dichiarato di interesse strategico nazionale, come nel caso emblematico delle grandi acciaierie. Una norma del 2023 consentiva al giudice di autorizzare la prosecuzione dell’attivita’ dell’impianto sequestrato, a fronte delle misure adottate per bilanciare continuita’ produttiva, occupazione, sicurezza, salute e ambiente. Il GIP del Tribunale di Siracusa ha pero’ osservato che la disciplina non fissava alcun termine: la prosecuzione poteva proseguire indefinitamente. Cio’ contrastava con quanto la Corte aveva gia’ affermato in passato (sentenza n. 85 del 2013), quando aveva ammesso la prosecuzione solo a condizioni rigorose e tempi definiti. In gioco c’era il bilanciamento tra il diritto alla salute e all’ambiente e l’interesse alla continuita’ produttiva: un compromesso che non puo’ diventare permanente.

La questione di legittimita’ costituzionale

Il GIP del Tribunale di Siracusa ha impugnato l’art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal decreto-legge n. 2 del 2023, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 9, 32 e 41 della Costituzione, nella parte in cui consente la prosecuzione dell’attivita’ senza un limite di tempo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede che le misure di prosecuzione dell’attivita’ si applichino per un periodo non superiore a trentasei mesi. La prosecuzione dell’attivita’ di un impianto sequestrato puo’ essere ammessa solo a tempo determinato, per evitare che il sacrificio della salute e dell’ambiente diventi permanente.

Il principio

Il bilanciamento tra continuita’ produttiva degli impianti strategici sotto sequestro e tutela della salute e dell’ambiente non puo’ essere illimitato nel tempo: la prosecuzione dell’attivita’ deve avere un termine massimo, fissato dalla Corte in trentasei mesi.

Domande e risposte

Gli impianti strategici sotto sequestro devono chiudere?

Non necessariamente: la prosecuzione resta possibile, ma non puo’ durare oltre trentasei mesi, termine entro cui vanno risolte le cause del sequestro.

Perche’ serviva un limite temporale?

Perche’ senza un termine il compromesso tra produzione e tutela della salute rischiava di diventare permanente, sacrificando indefinitamente diritti fondamentali.

Cosa c’entra l’art. 32 della Costituzione?

Tutela il diritto alla salute: il sequestro nasce proprio dalla pericolosita’ dell’impianto, e la prosecuzione comprime quel diritto, che non puo’ cedere senza limiti.

La Corte si era gia’ occupata del tema?

Si’, con la sentenza n. 85 del 2013, in cui aveva ammesso la prosecuzione a condizioni rigorose; la nuova decisione richiama quei principi sul limite temporale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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