Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 190 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma che vieta di impugnare l’estratto di ruolo e limita l’impugnazione della cartella conosciuta solo casualmente.

Di cosa si tratta

Quando il fisco chiede il pagamento di un tributo non versato, iscrive la pretesa in un “ruolo” e notifica al contribuente una cartella di pagamento. L’estratto di ruolo è il documento, ottenibile su richiesta, che riepiloga le partite a carico del contribuente. Una norma introdotta nel 2021 (art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973) ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile e ha limitato la possibilità di contestare in via “diretta” il ruolo e la cartella invalidamente notificati ma conosciuti solo occasionalmente tramite la consultazione dell’estratto. Alcuni giudici – il Giudice di pace di Napoli e la Corte di giustizia tributaria di Napoli – hanno dubitato che questa restrizione comprimesse troppo il diritto del contribuente alla tutela giurisdizionale, sollevando la questione davanti alla Corte costituzionale in riferimento a vari parametri sul diritto di difesa e sulla tutela contro gli atti della pubblica amministrazione. La Corte, però, non ha esaminato il merito.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Napoli e la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli hanno impugnato l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021 (conv. nella legge n. 215 del 2021), in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione (il secondo giudice limitatamente agli artt. 3, 24 e 113).

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni. La pronuncia non entra nel merito: la Corte ha riscontrato ostacoli processuali che le hanno impedito di valutare se la norma sull’inimpugnabilità dell’estratto di ruolo violi la Costituzione, lasciando quindi la disposizione in vigore.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale devono essere prospettate in modo da consentirne l’esame nel merito; in assenza dei presupposti processuali la Corte si arresta all’inammissibilità, senza decidere sulla conformità della norma alla Costituzione.

Domande e risposte

Che cos’è l’estratto di ruolo?

È il documento che riepiloga le somme iscritte a ruolo a carico del contribuente; la norma censurata ne esclude l’impugnabilità diretta.

Posso ancora contestare una cartella mai notificata?

La sentenza non si pronuncia nel merito; la disciplina vigente consente l’impugnazione della cartella entro i limiti fissati dalla norma, che la Corte non ha dichiarato illegittima.

Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

Per ragioni processuali legate al modo in cui erano state prospettate dai giudici rimettenti, che hanno impedito alla Corte di esaminarle nel merito.

La questione può tornare davanti alla Corte?

Sì: un’inammissibilità per vizi di prospettazione non preclude che la questione sia riproposta correttamente in un altro giudizio.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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