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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 189/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla “tregua fiscale” prevista dalla legge di bilancio 2023, lasciando in vigore le misure di definizione agevolata delle liti tributarie.

Di cosa si tratta

La “tregua fiscale” è l’insieme di misure con cui il legislatore consente ai contribuenti di chiudere in modo agevolato le proprie pendenze con il fisco, ad esempio definendo le liti tributarie con il pagamento di importi ridotti. La legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha introdotto diverse di queste misure. Alcune Corti di giustizia tributaria, dovendo decidere controversie fiscali, hanno dubitato che le norme sulla definizione agevolata fossero compatibili con la Costituzione, sollevando profili di uguaglianza, capacità contributiva e giusto processo. La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la fondatezza dei dubbi. Il tema riguarda milioni di contribuenti e il rapporto tra fisco e cittadini: le misure di definizione agevolata bilanciano l’esigenza di recuperare gettito e ridurre il contenzioso con il principio per cui ciascuno deve contribuire in base alla propria capacità contributiva.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, commi 198, 200 e 201, della legge n. 197 del 2022 (bilancio 2023), in materia di definizione agevolata delle liti tributarie, sollevati dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e da quella del Lazio, in riferimento a vari parametri, tra cui gli artt. 3, 53, 97 e 111 della Costituzione e norme CEDU e UE.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, sia quelle relative ai commi 200 e 201 sia quella relativa al comma 198. Il modo in cui i giudici rimettenti avevano impostato i dubbi non consentiva alla Corte di pronunciarsi nel merito. Le misure della tregua fiscale restano dunque in vigore.

Il principio

Le misure di definizione agevolata delle liti tributarie rientrano nella discrezionalità del legislatore; quando le relative questioni di legittimità sono formulate in modo da non consentire una valutazione nel merito, la Corte le dichiara inammissibili senza esaminarne il contenuto.

Domande e risposte

La Corte ha confermato la legittimità della tregua fiscale?

Non nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni per come erano formulate. Di fatto, però, le misure di definizione agevolata restano in vigore e continuano a produrre effetti.

Cos’è la definizione agevolata delle liti tributarie?

È la possibilità di chiudere una controversia con il fisco pagando importi ridotti rispetto a quanto contestato, così da estinguere il contenzioso ed evitare il giudizio.

Perché si discuteva di capacità contributiva?

Perché l’art. 53 Cost. impone che ciascuno contribuisca in ragione della propria capacità: i rimettenti dubitavano che gli sconti fiscali potessero creare disparità, ma la Corte non è entrata nel merito.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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