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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 37/2024 la Corte costituzionale ha annullato la delibera con cui il Senato aveva qualificato come opinioni insindacabili le dichiarazioni di un senatore oggetto di un procedimento penale per diffamazione.

Di cosa si tratta

L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni: si tratta dell’insindacabilita’, una garanzia che impedisce di perseguirli per cio’ che dicono in quel ruolo. Quando contro un parlamentare pende un processo (qui per diffamazione, art. 595 del codice penale), la Camera di appartenenza puo’ deliberare che le dichiarazioni rientrano in questa garanzia. Il Tribunale di Catania, davanti al quale pendeva il procedimento penale a carico di un senatore, ha contestato che il Senato avesse correttamente applicato l’insindacabilita’, sollevando un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il caso tocca un equilibrio delicato: da un lato la liberta’ e l’autonomia del parlamentare, dall’altro il diritto della persona offesa alla tutela giurisdizionale, quando le parole pronunciate esulano dall’effettivo esercizio delle funzioni.

La questione di legittimita’ costituzionale

Non si tratta di una questione di legittimita’ di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale ordinario di Catania nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, a proposito della delibera di insindacabilita’ relativa al senatore Mario Michele Giarrusso.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare che le condotte contestate al senatore costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e ha annullato, per l’effetto, la relativa deliberazione di insindacabilita’ adottata dal Senato.

Il principio

L’insindacabilita’ parlamentare copre solo le dichiarazioni che presentano un nesso funzionale con l’attivita’ parlamentare: la Camera non puo’ estenderla a opinioni prive di tale collegamento, altrimenti la sua delibera invade la sfera del potere giudiziario.

Domande e risposte

Cosa succede ora al procedimento penale contro il senatore?

Annullata la delibera di insindacabilita’, viene meno l’ostacolo che essa poneva: il procedimento penale per diffamazione puo’ proseguire davanti al giudice competente.

Cos’e’ un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

E’ lo strumento con cui un potere (qui il giudice) chiede alla Corte di stabilire a chi spetti una determinata attribuzione quando ritiene che un altro potere (qui il Senato) abbia invaso la propria sfera.

Tutti i parlamentari perdono l’insindacabilita’?

No. La garanzia resta pienamente operante per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni; la Corte ha solo escluso che essa coprisse quelle specifiche dichiarazioni prive di nesso funzionale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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