Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 38/2024 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, le censure sulla disciplina dell’indennita’ di mobilita’ e dei trattamenti previdenziali collegati.

Di cosa si tratta

L’indennita’ di mobilita’ era un sostegno al reddito previsto per i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo, disciplinato dalla legge n. 223 del 1991. Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in un contenzioso tra un lavoratore e l’INPS, ha dubitato della legittimita’ costituzionale di alcune regole che incidono sulla spettanza o sulla misura del trattamento, ritenendole irragionevoli e potenzialmente lesive della liberta’ di iniziativa economica. La vicenda riguarda il punto di equilibrio tra la tutela del lavoratore che perde l’occupazione e i limiti che la legge pone all’erogazione dei sostegni previdenziali: regole di calcolo e di cumulo che possono apparire penalizzanti, ma che rientrano nella discrezionalita’ del legislatore nel definire i presupposti e l’estensione delle prestazioni assistenziali e previdenziali.

La questione di legittimita’ costituzionale

Era impugnato l’art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento tra un lavoratore e l’INPS.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili alcune delle questioni sollevate e non fondate le altre. La disciplina dell’indennita’ di mobilita’ esaminata non e’ stata quindi rimossa.

Il principio

La definizione dei presupposti e dei limiti dei trattamenti previdenziali rientra nella discrezionalita’ del legislatore e non viola, nei termini prospettati, i principi di eguaglianza sostanziale e di liberta’ di iniziativa economica.

Domande e risposte

La sentenza ha cambiato le regole sull’indennita’ di mobilita’?

No. La Corte ha respinto o dichiarato inammissibili le censure: la disciplina esaminata resta valida nei termini in cui e’ stata vagliata.

Perche’ alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

Per ragioni processuali o di formulazione che hanno impedito alla Corte di esaminarne il merito; le restanti sono state respinte in quanto non fondate.

Cosa significa per il lavoratore in mobilita’?

Le regole sul trattamento, sui presupposti e sui limiti restano quelle previste dalla legge, ritenute compatibili con la Costituzione nei profili esaminati.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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