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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 110/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle norme che disciplinano l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, per il modo in cui erano state formulate.

Di cosa si tratta

Il patrocinio a spese dello Stato consente a chi non ha redditi sufficienti di difendersi in giudizio con un avvocato pagato dallo Stato. Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, la legge richiede che, per i redditi prodotti all’estero, l’istanza sia corredata da una certificazione dell’autorita’ consolare competente, a riprova della veridicita’ di quanto dichiarato. Il Tribunale di Firenze ha dubitato della legittimita’ di questa disciplina, ritenendo che l’onere di produrre la certificazione consolare potesse risultare eccessivamente gravoso, fino a precludere di fatto l’accesso alla difesa per chi non e’ in grado di ottenerla. In gioco c’era il bilanciamento tra l’esigenza dello Stato di verificare le condizioni reddituali per concedere il beneficio e il diritto di difesa, garantito anche agli stranieri, che non puo’ essere svuotato da requisiti formali impossibili da soddisfare. La Corte era chiamata a valutare la questione, ma il modo in cui era stata impostata ne ha condizionato l’esito.

La questione di legittimita’ costituzionale

Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, ha impugnato alcune disposizioni del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, sia quelle principali sia quella proposta in via subordinata. Le censure non erano formulate in modo idoneo a un esame nel merito, presentando difetti nell’individuazione dell’oggetto e nell’impostazione.

Il principio

Anche quando in gioco c’e’ il diritto di difesa degli stranieri, le questioni di legittimita’ costituzionale devono essere formulate in modo preciso e adeguatamente motivato: l’impostazione carente conduce all’inammissibilita’, senza esame del merito.

Domande e risposte

Gli stranieri extra UE hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato?

Si’, il diritto di difesa e’ garantito anche a loro; la disciplina richiede pero’ una certificazione consolare per i redditi prodotti all’estero.

La Corte ha eliminato la certificazione consolare?

No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi la disciplina resta in vigore senza una pronuncia sul merito.

Perche’ le questioni sono state ritenute inammissibili?

Perche’ formulate in modo non idoneo: difetti nell’individuazione delle norme e nell’argomentazione hanno impedito l’esame di fondo.

Il giudice puo’ riproporre la questione?

Si’, con un’ordinanza che superi i difetti rilevati, se la questione e’ rilevante nel giudizio in corso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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