Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 197 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 577, terzo comma, del codice penale nella parte in cui impediva al giudice di far prevalere, nell’omicidio aggravato da legami familiari o affettivi, le attenuanti della provocazione e quelle generiche.
Di cosa si tratta
L’art. 577 del codice penale punisce più severamente l’omicidio commesso contro il coniuge, il partner dell’unione civile o la persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, e contro altri congiunti. La legge n. 69 del 2019 (il cosiddetto “Codice rosso”) aveva aggiunto un terzo comma che, in questi casi, vietava al giudice di considerare prevalenti su tali aggravanti alcune attenuanti, tra cui quella della provocazione e quelle generiche. La conseguenza era che, anche quando il fatto presentava elementi attenuanti rilevanti, il giudice non poteva tenerne pienamente conto nel calcolo della pena. Le Corti d’assise di Cagliari e d’appello di Torino hanno ritenuto questo divieto irragionevole e in contrasto con la funzione della pena, perché impediva di adeguare la sanzione al concreto disvalore del fatto, e hanno sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’assise di Cagliari e la Corte d’assise d’appello di Torino hanno impugnato l’art. 577, terzo comma, cod. pen. (inserito dalla legge n. 69 del 2019), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui vietava di ritenere prevalenti, sulle aggravanti dei rapporti familiari e affettivi, l’attenuante della provocazione (art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen.) e le attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.).
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui vietava al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 2, e 62-bis cod. pen. Il giudice può quindi nuovamente valutare se tali attenuanti debbano prevalere sull’aggravante, calibrando la pena sul caso concreto.
Il principio
Il divieto assoluto di far prevalere la provocazione e le attenuanti generiche sull’aggravante dei rapporti familiari e affettivi impediva di adeguare la pena al reale disvalore del fatto, in contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e funzione rieducativa della pena: la valutazione deve restare affidata al giudice.
Domande e risposte
Che cos’è l’attenuante della provocazione?
È l’attenuante (art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen.) riconosciuta a chi ha agito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui: incide riducendo la pena nel bilanciamento con le aggravanti.
L’aggravante per l’omicidio del coniuge o del partner è stata abolita?
No. L’aggravante dell’art. 577 cod. pen. resta. La Corte ha rimosso soltanto il divieto rigido di far prevalere su di essa la provocazione e le attenuanti generiche, restituendo al giudice il bilanciamento.
Perché il divieto era incostituzionale?
Perché imponeva un esito sanzionatorio uniforme anche in presenza di attenuanti significative, impedendo di proporzionare la pena al fatto concreto: una rigidità giudicata irragionevole e contraria alla finalità rieducativa.
Questo riduce la tutela delle vittime di violenza domestica?
La sentenza non incide sull’aggravante né sull’inquadramento del reato: lascia al giudice la possibilità di valutare in concreto le attenuanti, come per gli altri reati, senza un automatismo che lo vincoli.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dal divieto rigido di bilanciamento.
- Art. 27 della Costituzione – responsabilità penale personale e finalità rieducativa della pena.
- Artt. 62, 62-bis e 577 del codice penale; legge 19 luglio 2019, n. 69 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.