Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 199 del 2023 la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti ai Tribunali di Verbania e Brescia sulle questioni relative alla sanzione per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, perché nel frattempo la disciplina era cambiata.
Di cosa si tratta
Il datore di lavoro che trattiene dalla busta paga le ritenute previdenziali del dipendente deve poi versarle all’INPS. L’omesso versamento è punito da una norma del 1983 (poi più volte modificata): oltre un certo importo annuo scatta una sanzione penale, sotto quella soglia una sanzione amministrativa. I Tribunali di Verbania e di Brescia dubitavano che il minimo della sanzione amministrativa fosse troppo elevato e quindi sproporzionato, e avevano sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Mentre i giudizi erano pendenti, però, il quadro normativo che regola quella sanzione è stato modificato: la misura minima è rimasta, ma determinata in modo diverso. Di fronte a un cambiamento della legge applicabile, la Corte non decide direttamente, ma rimanda gli atti ai giudici che avevano sollevato la questione, perché valutino se e come la nuova disciplina incide sul loro caso.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali ordinari di Verbania e di Brescia avevano impugnato l’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983 (conv. nella legge n. 638 del 1983), nel testo allora vigente, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, lamentando l’eccessiva entità del minimo della sanzione amministrativa per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Verbania e al Tribunale di Brescia. Poiché la disciplina della sanzione è stata modificata dopo le ordinanze di rimessione (pur conservando una misura minima, ora diversamente determinata), spetta ai giudici a quo rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo.
Il principio
Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, la norma censurata viene modificata, la Corte restituisce gli atti al giudice perché verifichi se la questione sia ancora rilevante e fondata alla luce della nuova disciplina; non si tratta di un rigetto, ma di un rinvio per riesame.
Domande e risposte
Che cosa significa “restituzione degli atti al giudice a quo”?
La Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, senza deciderla nel merito, perché ne riconsideri i presupposti alla luce di un fatto sopravvenuto, qui la modifica della legge.
Perché la modifica della legge impone la restituzione?
Perché la questione era stata costruita sul vecchio testo. Cambiata la norma, occorre verificare se il dubbio di costituzionalità sia ancora rilevante per il caso concreto e ancora fondato.
La sanzione per l’omesso versamento delle ritenute è stata cancellata?
No. Anche la disciplina sopravvenuta prevede ancora una misura minima della sanzione amministrativa, sia pure determinata diversamente rispetto al testo censurato.
I giudici dovranno sollevare di nuovo la questione?
Solo se, riesaminata la nuova disciplina, riterranno ancora rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità; altrimenti decideranno la causa applicando la norma vigente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato contro la sproporzione del minimo sanzionatorio.
- Art. 38 della Costituzione – tutela previdenziale del lavoratore, parametro delle questioni sulle ritenute previdenziali.
- Art. 2 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. nella legge n. 638 del 1983 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.