Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 183/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Umbria sul trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente), perché in contrasto con la tutela della concorrenza riservata allo Stato.
Di cosa si tratta
Il trasporto pubblico non di linea comprende i servizi di taxi e di noleggio con conducente (NCC). Le Regioni possono dettare alcune regole, ma devono rispettare i principi nazionali e, soprattutto, la tutela della concorrenza, che è materia statale. La Regione Umbria, con una legge del 1994, aveva previsto determinati requisiti per l’esercizio di questi servizi. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, decidendo una controversia tra un operatore e la Provincia di Perugia, ha dubitato che uno di questi requisiti fosse compatibile con la Costituzione e con i principi sulla concorrenza. La Corte costituzionale è stata chiamata a verificare se la norma regionale introducesse un ostacolo ingiustificato all’accesso al mercato. Il tema riguarda chi lavora nel settore del trasporto persone e i cittadini che ne usufruiscono: requisiti regionali troppo rigidi possono limitare la concorrenza e l’accesso al servizio, in contrasto con regole che devono valere in modo uniforme.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria n. 17 del 1994 (attuazione della legge quadro n. 21 del 1992 sul trasporto di persone con mezzi pubblici non di linea), sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), della legge regionale umbra. Il requisito previsto si poneva in contrasto con la tutela della concorrenza e con la libertà di iniziativa economica, introducendo un ostacolo ingiustificato all’esercizio dell’attività.
Il principio
Le Regioni non possono introdurre, nella disciplina del trasporto pubblico non di linea, requisiti che ostacolino ingiustificatamente l’accesso al mercato: la tutela della concorrenza è riservata allo Stato e prevale sulle scelte regionali che la comprimono.
Domande e risposte
Cosa cambia per chi vuole esercitare il servizio taxi o NCC in Umbria?
Viene meno il requisito dichiarato illegittimo: non può più essere richiesto come condizione per l’esercizio dell’attività, perché ostacolava ingiustificatamente l’accesso al mercato.
Perché la concorrenza è materia statale?
Perché l’art. 117 Cost. la riserva allo Stato, così da garantire regole uniformi su tutto il territorio: le Regioni non possono adottare norme che la restringano in modo ingiustificato.
Le Regioni possono ancora disciplinare taxi e NCC?
Sì, ma nel rispetto dei principi nazionali e della tutela della concorrenza: possono dettare regole di dettaglio, non requisiti che frappongano barriere irragionevoli all’accesso.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – tutela della concorrenza riservata allo Stato, cuore della decisione.
- Art. 41 della Costituzione – libertà di iniziativa economica.
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri.
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Vedi anche
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