Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 16/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva, per i periti e consulenti del giudice, un onorario ridotto per le ore di lavoro successive alla prima.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda il compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori che svolgono incarichi su richiesta dell’autorità giudiziaria. Il loro onorario è calcolato anche «a vacazioni», cioè per unità di tempo. La norma contestata prevedeva che, per le vacazioni successive alla prima, l’onorario fosse inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Il Tribunale di Firenze, chiamato a liquidare un compenso, ha sollevato il dubbio di legittimità: ridurre il compenso per le ore successive, a parità di lavoro svolto, appariva irragionevole e in contrasto con la giusta retribuzione del professionista. La pronuncia tocca la dignità del lavoro di chi collabora con la giustizia e la coerenza dei criteri con cui lo Stato remunera questi incarichi.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980 e l’art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sui compensi dei periti. Il Tribunale di Firenze lamentava il contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione: principio di uguaglianza e ragionevolezza e giusto processo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa al d.P.R. n. 115 del 2002.
Il principio
È irragionevole prevedere, per il compenso dei periti e consulenti del giudice, un onorario ridotto per le unità di tempo successive alla prima: a parità di attività svolta, la remunerazione non può essere arbitrariamente decrescente.
Domande e risposte
Cosa sono le «vacazioni» nel compenso dei periti?
Sono le unità di tempo (di norma due ore) con cui si calcola l’onorario dei periti e consulenti che lavorano su incarico del giudice.
Cosa ha stabilito la Corte?
Che non si può pagare meno le vacazioni successive alla prima: a parità di lavoro, l’onorario non può decrescere in modo irragionevole.
Chi beneficia di questa decisione?
I periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori che svolgono incarichi su richiesta dell’autorità giudiziaria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro decisivo
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo
Vedi anche
- Art. 36 della Costituzione — giusta retribuzione del lavoro
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.