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Con la sentenza n. 201 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui vietava di far prevalere l’attenuante per la collaborazione nei reati di stupefacenti sulla recidiva reiterata.
Di cosa si tratta
Nel diritto penale, quando in un reato concorrono circostanze attenuanti e aggravanti, il giudice effettua un “bilanciamento” per stabilire quali prevalgano e calibrare la pena. L’art. 69, quarto comma, cod. pen. vietava però, per chi è recidivo reiterato (art. 99, quarto comma, cod. pen.), di far prevalere alcune attenuanti. Tra queste rientrava l’attenuante prevista dall’art. 74, comma 7, del testo unico sugli stupefacenti, riconosciuta a chi, nei reati associativi legati al traffico di droga, si dissocia e collabora concretamente con l’autorità per sottrarre risorse all’associazione. Il GUP del Tribunale di Napoli, giudicando alcuni imputati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ha osservato che il divieto produceva un effetto irragionevole: a un collaboratore recidivo poteva essere inflitta una pena uguale o superiore a quella di chi non aveva collaborato affatto, svuotando di senso l’incentivo premiale che la legge riconosce alla collaborazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti sulla recidiva reiterata dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il giudice può quindi ora far prevalere l’attenuante per la collaborazione anche a favore del recidivo reiterato.
Il principio
Il divieto rigido di prevalenza dell’attenuante per la collaborazione svuotava la funzione premiale della norma e poteva condurre a pene irragionevoli e contrarie alla finalità rieducativa: spetta al giudice valutare in concreto il peso della collaborazione nel bilanciamento con la recidiva.
Domande e risposte
Che cos’è il bilanciamento tra circostanze?
È l’operazione con cui il giudice, in presenza di attenuanti e aggravanti, stabilisce quali prevalgano o se si equivalgano, così determinando l’incidenza sulla pena.
Che cosa premia l’attenuante dell’art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti?
Premia chi, nei reati associativi legati al traffico di droga, si adopera per evitare conseguenze ulteriori del reato o per assicurare le prove e sottrarre risorse all’associazione: una collaborazione concreta con la giustizia.
Perché il divieto era irragionevole?
Perché impedendo all’attenuante di prevalere sulla recidiva poteva portare a punire allo stesso modo, o più severamente, chi aveva collaborato rispetto a chi non lo aveva fatto, annullando l’incentivo alla collaborazione.
La recidiva sparisce dal calcolo della pena?
No. La Corte non elimina la recidiva: restituisce al giudice la possibilità di farvi prevalere l’attenuante per la collaborazione, valutando caso per caso, senza un automatico divieto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dal trattamento sanzionatorio irragionevole tra collaboranti e non collaboranti.
- Art. 27 della Costituzione – al terzo comma sancisce la finalità rieducativa della pena, compromessa da un divieto rigido di prevalenza dell’attenuante.
- Artt. 69, quarto comma, e 99, quarto comma, del codice penale; art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 (testo unico stupefacenti), su Normattiva.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.