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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 204 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano contro la Camera dei deputati, che aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni di un parlamentare: si apre così il giudizio di merito sui limiti dell’immunità.

Di cosa si tratta

Un deputato era stato citato a giudizio per diffamazione aggravata per un video pubblicato sui social. La Camera dei deputati, su richiesta del Tribunale di Milano, aveva deliberato che quelle parole erano opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare e quindi insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il giudice penale ha contestato questa decisione: secondo la giurisprudenza costituzionale, le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento (extra moenia) sono coperte da immunità solo se riproducono opinioni già espresse in un atto parlamentare anteriore, mentre nel caso l’atto richiamato (un’interrogazione) era successivo al video. Ritenendo lesa la propria potestà di giudicare, il Tribunale ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di stabilire chi tra giudice e Camera abbia ragione. In questa prima fase la Corte non decide il merito, ma solo se il conflitto sia ammissibile.

La questione di legittimità costituzionale

Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non di una questione di legittimità di una legge. Il Tribunale di Milano lamenta che la deliberazione della Camera del 18 gennaio 2023 abbia leso le proprie prerogative giurisdizionali, applicando l’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, Cost. in assenza dei presupposti. In gioco è il confine tra il potere giudiziario di accertare la rilevanza penale di una condotta e il potere della Camera di qualificare come funzionali le opinioni di un proprio membro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, riconoscendo la legittimazione attiva del Tribunale di Milano (organo giurisdizionale indipendente) e quella passiva della Camera dei deputati (competente a dichiarare in via definitiva la propria volontà sull’applicazione dell’art. 68 Cost.). Esiste quindi la materia di un conflitto. La pronuncia dispone la notifica del ricorso alla Camera e il prosieguo del giudizio: la decisione sul merito è rinviata alla fase successiva.

Il principio

Quando un’autorità giudiziaria ritiene che una delibera di insindacabilità parlamentare abbia indebitamente sottratto al suo giudizio una condotta, può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. La sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo rende il conflitto ammissibile, fermo restando ogni accertamento di merito.

Domande e risposte

Che cosa significa che le opinioni del parlamentare sono “insindacabili”?

L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Se l’opinione è funzionale, il giudice non può procedere; il punto controverso è proprio stabilire quando un’opinione sia “funzionale”.

Perché conta che l’atto parlamentare sia anteriore o successivo?

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le dichiarazioni rese fuori dalle sedi istituzionali sono coperte solo se riproducono opinioni già manifestate in un atto tipico precedente. Un atto successivo non può “coprire” a posteriori una dichiarazione anteriore.

Con questa ordinanza il deputato è stato assolto o condannato?

Nessuno dei due. L’ordinanza decide solo che il conflitto è ammissibile e va istruito. Né la responsabilità penale né la fondatezza della delibera della Camera sono ancora state decise.

Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

Gli organi che, nell’ambito del proprio potere, sono competenti a dichiararne in via definitiva la volontà: qui un tribunale, in quanto organo giurisdizionale indipendente, e la Camera dei deputati.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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