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Con la sentenza n. 86/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 628 del codice penale nella parte in cui non prevedeva una diminuzione di pena per la rapina di lieve entità, estendendo l’attenuante anche alla forma base del reato.
Di cosa si tratta
La rapina è punita con pene severe, ancor più nelle ipotesi aggravate previste dal secondo comma dell’art. 628 del codice penale. La norma non contemplava però alcuna attenuante per i casi concretamente di lieve entità, costringendo il giudice ad applicare la stessa pena minima a fatti dal disvalore molto diverso tra loro. Il Tribunale di Cuneo ha dubitato della legittimità di questa rigidità sanzionatoria, in contrasto con i principi di uguaglianza e di proporzionalità della pena. Il tema riguarda da vicino il modo in cui la giustizia penale dosa le condanne: anche per un reato grave come la rapina, la sanzione dovrebbe poter riflettere la reale gravità del singolo episodio, evitando pene sproporzionate per i fatti meno offensivi. La decisione si inserisce in un filone della Corte volto a recuperare la graduabilità delle pene rispetto al fatto concreto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Cuneo, in composizione collegiale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha esteso la stessa attenuante anche all’art. 628, primo comma, cod. pen. (rapina nella forma base).
Il principio
Anche per un reato grave come la rapina la pena deve poter essere graduata in relazione alla reale offensività del fatto: l’assenza di un’attenuante per i casi di lieve entità contrasta con i principi di uguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena.
Domande e risposte
La rapina è diventata un reato meno grave?
No. Resta un reato grave. La Corte ha solo introdotto la possibilità per il giudice di diminuire la pena, fino a un terzo, quando il fatto risulti concretamente di lieve entità.
L’attenuante vale solo per la rapina aggravata?
No. La Corte l’ha introdotta per il secondo comma (ipotesi aggravate) e, in via consequenziale, l’ha estesa anche al primo comma, cioè alla rapina nella forma base.
Quando un fatto è di “lieve entità”?
Quando, per natura, mezzi, modalità o circostanze dell’azione, oppure per la particolare tenuità del danno o del pericolo, l’episodio si rivela meno offensivo. È il giudice a valutarlo nel caso concreto.
Che cos’è la dichiarazione di illegittimità “in via consequenziale”?
È il potere della Corte di estendere l’annullamento ad altre disposizioni strettamente collegate a quella impugnata, qui il primo comma dell’art. 628, per coerenza del sistema sanzionatorio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza nel trattamento sanzionatorio
- Art. 27 della Costituzione – proporzionalità e finalità rieducativa della pena
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Vedi anche
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