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Con la sentenza n. 91/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 600-ter del codice penale nella parte in cui, per la produzione di materiale pedopornografico, non prevedeva una diminuzione di pena nei casi di minore gravità.
Di cosa si tratta
Il reato di produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori è punito con pene molto severe: la reclusione da sei a dodici anni e una multa elevata. La norma non prevedeva alcuna attenuante per i casi concreti di minore gravità, imponendo lo stesso minimo edittale a condotte tra loro molto diverse. Il Tribunale di Bologna ha dubitato della legittimità di questa rigidità: una pena minima alta e non graduabile rischia di colpire allo stesso modo situazioni dal disvalore differente, in contrasto con i principi di proporzionalità della pena, di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa. Per il cittadino la posta in gioco è il modo in cui l’ordinamento dosa le pene: la gravità di una condanna deve poter riflettere la reale entità del fatto, senza che il giudice sia costretto ad applicare una sanzione sproporzionata anche nei casi meno gravi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Bologna, seconda sezione penale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 600-ter, primo comma, numero 1), del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede un’attenuante per i casi di minore gravità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 600-ter, primo comma, numero 1), cod. pen., nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Resta così la possibilità per il giudice di adeguare la sanzione all’effettiva gravità della singola vicenda.
Il principio
Le pene devono essere proporzionate al fatto e individualizzate: un trattamento sanzionatorio rigido, privo di attenuanti per i casi di minore gravità, contrasta con i principi di uguaglianza, di personalità della responsabilità penale e di rieducazione del condannato.
Domande e risposte
Questa sentenza riduce la tutela dei minori?
No. Il reato resta grave e severamente punito. La Corte ha solo consentito al giudice di diminuire la pena nei casi concretamente di minore gravità, evitando sanzioni sproporzionate.
Di quanto può essere ridotta la pena?
Nei casi di minore gravità la diminuzione può arrivare fino a due terzi della pena prevista. Spetta al giudice valutare se ricorrono i presupposti.
Che cosa si intende per “caso di minore gravità”?
È una valutazione rimessa al giudice, che considera elementi come le modalità della condotta e l’entità complessiva del fatto. Serve a distinguere situazioni dal disvalore molto diverso.
Perché un minimo di pena troppo alto può essere incostituzionale?
Perché impedisce di graduare la sanzione in base alla reale gravità del fatto, in contrasto con la proporzionalità della pena e con la sua funzione rieducativa (art. 27 Cost.).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza nel dosaggio della pena
- Art. 27 della Costituzione – personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena
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Vedi anche
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