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Con la sentenza n. 90/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva di restituire per intero l’anticipazione della NASpI a chi, per causa a lui non imputabile, non poteva proseguire l’attività d’impresa finanziata con quell’anticipo e tornava a un lavoro subordinato.
Di cosa si tratta
La NASpI è l’indennità di disoccupazione. La legge consente di chiederne in anticipo l’intero importo in un’unica soluzione per avviare un’attività di lavoro autonomo o d’impresa. La stessa norma prevedeva però che, se il beneficiario riprendeva un lavoro subordinato prima della scadenza del periodo coperto dall’indennità, dovesse restituire l’intera anticipazione, senza possibilità di valutare il caso concreto. Il giudizio nasce dalla vicenda di un imprenditore che, a causa della chiusura imposta dalla pandemia, aveva dovuto cedere l’attività in forte perdita e accettare un nuovo impiego dipendente: gli veniva chiesto di restituire tutto l’anticipo ricevuto. La questione tocca migliaia di lavoratori che hanno usato la NASpI anticipata per mettersi in proprio e si sono trovati, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, a dover chiudere e rientrare nel lavoro subordinato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 36 e 41 della Costituzione, nella parte in cui imponeva la restituzione integrale dell’anticipazione, senza alcuna valutazione del caso concreto, in caso di nuovo lavoro subordinato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015 nella parte in cui non limita l’obbligo di restituzione dell’anticipazione della NASpI alla misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività d’impresa per cui l’anticipazione era stata erogata. La restituzione integrale e automatica è quindi venuta meno.
Il principio
L’obbligo di restituire l’anticipazione della NASpI non può essere integrale e automatico quando il lavoratore, per causa a lui non imputabile, non riesce a proseguire l’attività finanziata: la restituzione va commisurata al periodo di nuovo lavoro subordinato, in coerenza con la funzione di sostegno dell’istituto.
Domande e risposte
Chi ha dovuto chiudere l’attività deve ancora restituire tutta la NASpI anticipata?
No, non per intero e non in automatico. Se la cessazione dipende da una causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore, la restituzione è limitata alla parte corrispondente al periodo di nuovo lavoro subordinato.
Vale per chiunque riprenda un lavoro dipendente?
La pronuncia riguarda i casi in cui il proseguimento dell’attività d’impresa è impedito da una causa sopravvenuta non imputabile al beneficiario. È il presupposto fissato dalla Corte.
Perché la restituzione integrale era irragionevole?
Perché colpiva allo stesso modo chi rinuncia volontariamente all’impresa e chi è costretto a chiuderla per cause esterne, scoraggiando l’iniziativa economica e contraddicendo la funzione di sostegno della NASpI.
Che cosa significa “causa non imputabile”?
È un evento che il lavoratore non ha provocato e non poteva evitare, come nel caso esaminato la chiusura imposta dall’emergenza pandemica. Va valutato dal giudice nel caso concreto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 4 della Costituzione – diritto al lavoro
- Art. 36 della Costituzione – retribuzione proporzionata e sufficiente
- Art. 41 della Costituzione – libertà di iniziativa economica privata
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Vedi anche
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