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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 25/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sulla cittadinanza che non esonera dalla prova della conoscenza dell’italiano chi ha gravi limitazioni all’apprendimento linguistico.

Di cosa si tratta

Per ottenere la cittadinanza italiana, la legge richiede al richiedente di dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Questa prova, però, non prevedeva alcuna deroga per le persone affette da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, dovute all’età, a patologie o a disabilità. Il Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha sollevato la questione: chiedere la prova della lingua anche a chi, per ragioni di salute o disabilità, non è in grado di apprenderla rappresenta una discriminazione indiretta e un requisito impossibile da soddisfare. La pronuncia tocca il diritto all’uguaglianza sostanziale e la tutela delle persone con disabilità, evitando che un requisito formale si trasformi in una barriera insormontabile all’acquisto della cittadinanza.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 (norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non prevede l’esonero dalla prova di conoscenza dell’italiano per chi ha gravi limitazioni all’apprendimento linguistico. Il TAR rimettente lamentava il contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, in tema di diritti della persona, uguaglianza e tutela delle persone con disabilità.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate da certificazione della struttura sanitaria pubblica. Ha dichiarato inammissibile un’ulteriore questione.

Il principio

Richiedere la prova della conoscenza della lingua a chi, per età, patologie o disabilità, è gravemente impossibilitato ad apprenderla costituisce una discriminazione: la legge deve prevedere un esonero per queste situazioni, attestate dalla sanità pubblica.

Domande e risposte

Chi è esonerato dalla prova di lingua per la cittadinanza?

Dopo questa sentenza, chi ha gravi limitazioni all’apprendimento linguistico dovute all’età, a patologie o a disabilità, attestate dalla struttura sanitaria pubblica.

Come si dimostra la condizione che dà diritto all’esonero?

Mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, secondo quanto indicato dalla Corte.

La conoscenza della lingua resta un requisito generale?

Sì: la prova rimane in via ordinaria, ma con l’esonero per chi è gravemente impossibilitato ad apprenderla.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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