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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 121/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme sulle spese di giustizia nella parte in cui non prevedevano il patrocinio a spese dello Stato e la prenotazione a debito delle spese nella procedura di liquidazione controllata.

Di cosa si tratta

La liquidazione controllata e’ la procedura, prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con cui il patrimonio di un debitore in difficolta’ viene liquidato a favore dei creditori. In alcune fasi il giudice delegato puo’ autorizzare la procedura a costituirsi in giudizio, ma puo’ mancare l’attivo per pagare le relative spese legali. Il Testo unico sulle spese di giustizia non prevedeva pero’ espressamente, per questa procedura, due strumenti tipici a tutela di chi non ha risorse: il patrocinio a spese dello Stato (con cui lo Stato paga il difensore) e la prenotazione a debito (con cui le spese vengono annotate e non anticipate). Il giudice delegato del Tribunale di Verona ha sollevato la questione, perche’ senza questi strumenti la procedura, pur autorizzata ad agire, rischiava di non poter sostenere le spese, con un vuoto di tutela. In gioco c’era l’effettivita’ dell’accesso alla giustizia per le procedure prive di attivo.

La questione di legittimita’ costituzionale

Il giudice delegato del Tribunale di Verona ha impugnato gli artt. 144 e 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedevano il patrocinio a spese dello Stato e la prenotazione a debito per la liquidazione controllata.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 144 nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in giudizio e attestato la mancanza di attivo; e dell’art. 146 nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle relative spese.

Il principio

Anche la procedura di liquidazione controllata priva di attivo deve poter accedere al patrocinio a spese dello Stato e alla prenotazione a debito: negarli compromette l’effettivita’ della tutela giurisdizionale e il diritto di difesa.

Domande e risposte

Cos’e’ la liquidazione controllata?

E’ la procedura prevista dal Codice della crisi con cui si liquida il patrimonio del debitore sovraindebitato a beneficio dei creditori.

Cosa significa prenotazione a debito?

E’ l’annotazione di una spesa che non viene anticipata: lo Stato la registra come credito da recuperare eventualmente in seguito, senza chiederne il pagamento immediato.

Perche’ serviva il patrocinio a spese dello Stato?

Perche’ senza attivo la procedura non poteva pagare il difensore, restando di fatto priva di tutela pur essendo autorizzata ad agire in giudizio.

Cosa cambia dopo la sentenza?

La liquidazione controllata senza attivo puo’ ora essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato e beneficiare della prenotazione a debito delle spese.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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