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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 124/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni di una legge della Regione Sardegna, tra cui quella che attribuiva al corpo forestale regionale funzioni gia’ del soppresso Corpo forestale dello Stato, respingendo invece un’altra censura.

Di cosa si tratta

La Regione Sardegna, dotata di autonomia speciale, ha approvato una legge omnibus contenente disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie. Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, ne ha impugnato diverse parti davanti alla Corte costituzionale. In questo giudizio la Corte ha esaminato alcune di queste censure (riservandone altre a separate pronunce), tra cui quella relativa alla norma che attribuiva al corpo forestale della Regione anche le funzioni e i compiti gia’ espletati a livello nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato. Il punto critico e’ il riparto di competenze: alcune funzioni di polizia e di tutela rientrano in ambiti riservati allo Stato, e una Regione, pur autonoma, non puo’ appropriarsene unilateralmente. La controversia tocca quindi l’equilibrio tra le ampie competenze dell’autonomia speciale sarda e i limiti posti dalla Costituzione e dallo statuto in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento.

La questione di legittimita’ costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 80, comma 1, lettera b), 86, comma 1, e 87, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione e all’art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 80, comma 1, lettera b), e dell’art. 87, comma 1, nella parte in cui attribuiva al corpo forestale regionale le funzioni gia’ del soppresso Corpo forestale dello Stato. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 86, comma 1. Le ulteriori censure sono state riservate a separate pronunce.

Il principio

Una Regione, anche a statuto speciale, non puo’ attribuire ai propri organi funzioni che rientrano in ambiti riservati alla competenza statale, come l’ordine pubblico, la sicurezza e l’ordinamento penale e civile.

Domande e risposte

La Sardegna non puo’ avere un proprio corpo forestale?

Il corpo forestale regionale resta; cio’ che e’ stato dichiarato illegittimo e’ l’attribuzione ad esso delle funzioni nazionali gia’ del soppresso Corpo forestale dello Stato.

Perche’ l’art. 117 e’ decisivo?

Perche’ elenca le materie di competenza esclusiva statale, come ordine pubblico, sicurezza e ordinamento: la legge regionale vi aveva sconfinato.

Cosa significa che alcune questioni sono riservate a separate pronunce?

La Corte ha deciso solo una parte delle censure, rinviando le altre disposizioni impugnate a successive sentenze sullo stesso ricorso.

Cosa cambia in concreto per la Regione?

La Regione non puo’ esercitare, tramite il proprio corpo forestale, le competenze nazionali soppresse; deve attenersi al riparto fissato dalla Costituzione e dallo statuto.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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