Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 169 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma siciliana che inseriva il centro regionale di formazione sanitaria (CEFPAS) tra gli enti del Servizio sanitario regionale, per violazione dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
La Regione Siciliana, con la legge di stabilità 2024-2026, aveva ridefinito la natura del CEFPAS, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale sanitario, qualificandolo come ente del Servizio sanitario regionale. Aveva inoltre previsto benefici retributivi per il personale dipendente. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste disposizioni, sostenendo che incidevano sulla spesa del personale sanitario e su quella regionale in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica, che pongono limiti alla spesa per il personale anche nel comparto sanitario. La questione mostra un tema ricorrente nei rapporti Stato-Regioni: la Regione può organizzare i propri enti e il proprio personale, ma non può, così facendo, eludere i vincoli statali sulla spesa pubblica, che valgono anche per le Regioni a statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 8 e 25, comma 2, della legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1 (legge di stabilità regionale 2024-2026). Le questioni erano sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica, oltre che allo statuto speciale della Regione Siciliana.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, della legge regionale, che inseriva il CEFPAS tra gli enti del Servizio sanitario regionale, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 8, sui benefici retributivi del personale. La pronuncia è quindi in parte di accoglimento e in parte in rito.
Il principio
La Regione non può riqualificare la natura di un proprio ente sanitario in modo da incidere sulla spesa pubblica eludendo i principi statali di coordinamento della finanza pubblica, che vincolano anche le autonomie speciali nel comparto sanitario.
Domande e risposte
Che cos’è il CEFPAS?
È il Centro siciliano per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale socio-sanitario, istituito da una legge regionale del 1993.
Perché inserirlo tra gli enti del Servizio sanitario regionale era incostituzionale?
Perché tale riqualificazione incideva sulla spesa pubblica in modo contrastante con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per la Regione siciliana.
Cosa è successo alla norma sui benefici retributivi (art. 8)?
Le questioni su quella disposizione sono state dichiarate inammissibili per ragioni procedurali: la Corte non si è pronunciata sul loro merito.
Anche la Sicilia, Regione a statuto speciale, deve rispettare i vincoli statali sulla spesa?
Sì. I principi di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali, nei limiti previsti dallo statuto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica, parametro su cui si fonda l’illegittimità.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, evocato dallo Stato.
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Vedi anche
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