Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 173 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulla nuova disciplina del divieto di avvicinamento alla persona offesa con controllo elettronico, introdotta dal “codice rosso” rafforzato del 2023.
Di cosa si tratta
Per contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica, la legge n. 168 del 2023 ha modificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prevedendo in particolare il ricorso al cosiddetto braccialetto elettronico per controllare a distanza il rispetto del divieto da parte dell’indagato. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha dubitato della legittimità della nuova disciplina, ritenendo che alcuni suoi profili potessero comprimere in modo eccessivo la libertà personale dell’indagato o trattare situazioni diverse in modo irragionevolmente uniforme. La questione tocca un equilibrio molto sensibile: da un lato l’esigenza di proteggere efficacemente le vittime di violenza, anche con strumenti tecnologici di controllo; dall’altro la garanzia che le misure restrittive incidano sulla libertà personale solo nei limiti consentiti dalla Costituzione e in modo proporzionato.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 282-ter, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 24 novembre 2023, n. 168 (contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica). La questione era sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Modena, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza e ragionevolezza e l’inviolabilità della libertà personale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale. Interpretata correttamente, la disciplina del divieto di avvicinamento con controllo elettronico non viola né il principio di eguaglianza e ragionevolezza né l’inviolabilità della libertà personale: la sentenza fornisce dunque una lettura conforme a Costituzione, lasciando in vigore la norma.
Il principio
Il divieto di avvicinamento alla vittima con controllo tramite braccialetto elettronico è compatibile con la Costituzione se applicato in modo proporzionato; la misura, letta nel senso indicato dalla Corte, contempera la tutela della persona offesa con la garanzia della libertà personale dell’indagato.
Domande e risposte
Che cosa significa “non fondata nei sensi di cui in motivazione”?
Significa che la Corte respinge la questione ma indica l’interpretazione corretta della norma: è una sentenza interpretativa di rigetto, che salva la disposizione a condizione di leggerla nel modo indicato.
Il braccialetto elettronico limita la libertà personale?
Comporta un controllo che incide sulla libertà di movimento, ma la Corte ha ritenuto che, applicato in modo proporzionato, rientri nei limiti costituzionalmente ammessi per le misure cautelari.
La sentenza indebolisce le tutele per le vittime di violenza?
No. La Corte conferma la validità della misura introdotta dal “codice rosso” rafforzato; ne precisa solo i presupposti applicativi affinché sia conforme alla Costituzione.
Quale ruolo ha l’art. 13 della Costituzione?
L’art. 13 sancisce l’inviolabilità della libertà personale: ogni misura che la comprime deve rispettarne le garanzie. La Corte ha verificato che la disciplina contestata le rispetta.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale, parametro centrale della decisione.
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, sotto il cui profilo era censurata la misura.
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Vedi anche
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