Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 181/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che ripartiva per genere i posti messi a concorso per ispettore della polizia penitenziaria, eliminando una distinzione discriminatoria.
Di cosa si tratta
Per accedere alla qualifica di ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, la legge prevedeva che i posti a concorso fossero distribuiti distinguendo in base al genere dei candidati, attraverso una specifica ripartizione della dotazione organica. Una distinzione di questo tipo significa riservare un certo numero di posti agli uomini e un altro alle donne, indipendentemente dal merito complessivo. Il Consiglio di Stato, chiamato a esprimere un parere su un ricorso straordinario, ha dubitato che questa ripartizione fosse compatibile con il principio di uguaglianza e con la parità di accesso ai pubblici uffici. La Corte costituzionale ha dovuto valutare se la differenziazione di genere nei concorsi pubblici avesse una giustificazione ragionevole. Il tema riguarda l’accesso al lavoro nelle forze di polizia e, più in generale, la parità tra uomini e donne nei concorsi pubblici, dove la selezione deve fondarsi sul merito e non sul sesso del candidato.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, la relativa Tabella 37 e la Tabella A allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui distinguono secondo il genere i posti a concorso per ispettore. La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato, prima sezione, in sede di parere su ricorso straordinario; tra i parametri figurano gli artt. 3, 11 e 117 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui distinguono secondo il genere, nella dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di polizia penitenziaria. Ha inoltre dichiarato inammissibile un intervento in giudizio di alcuni soggetti. La ripartizione per genere dei posti è risultata discriminatoria e priva di giustificazione.
Il principio
Nei concorsi pubblici i posti non possono essere ripartiti in base al genere dei candidati: una simile distinzione vìola il principio di uguaglianza e la parità di accesso ai pubblici uffici, salvo specifiche e ragionevoli esigenze che qui non sussistevano.
Domande e risposte
Cosa cambia per chi partecipa al concorso?
I posti non possono più essere divisi tra uomini e donne: la selezione deve avvenire senza riservare quote per genere nella qualifica di ispettore della polizia penitenziaria.
Ogni distinzione di genere nei concorsi è vietata?
Non in assoluto: la Corte censura le distinzioni prive di giustificazione ragionevole. Eventuali differenziazioni richiedono ragioni specifiche e proporzionate, che in questo caso mancavano.
Perché ha deciso il Consiglio di Stato a sollevare la questione?
Perché stava rendendo un parere su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: in quella sede può sollevare questioni di legittimità costituzionale come un giudice.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza e divieto di discriminazioni di sesso, cuore della decisione.
- Art. 117 della Costituzione – vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, tra i parametri.
- Art. 11 della Costituzione – apertura all’ordinamento sovranazionale.
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Vedi anche
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