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Con la sentenza n. 175/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni del TAR Liguria sull’informazione interdittiva antimafia (art. 92 del codice antimafia), che chiedevano di riconoscere al prefetto il potere di salvaguardare i mezzi di sostentamento del destinatario.
Di cosa si tratta
L’informazione interdittiva antimafia è il provvedimento con cui il prefetto, in presenza di elementi che fanno temere infiltrazioni della criminalità organizzata, preclude a un’impresa i rapporti con la pubblica amministrazione (appalti, concessioni, contributi). È una misura di prevenzione molto incisiva, che può determinare la paralisi dell’attività imprenditoriale. Il TAR della Liguria ha sollevato la questione: l’art. 92 del codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) non prevede, in capo al prefetto, il potere di escludere gli effetti interdittivi quando da essi derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario e la sua famiglia, potere che invece è riconosciuto per le misure di prevenzione personali. Secondo il giudice rimettente, questa mancata previsione creava una disparità di trattamento e incideva sul diritto al lavoro e sulla libertà di iniziativa economica. Il tema mette in tensione due esigenze fondamentali: la lotta alle infiltrazioni mafiose nell’economia, da un lato, e la tutela della dignità e della sopravvivenza economica della persona colpita, dall’altro. La Corte non è però entrata nel merito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, ha impugnato l’art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere gli effetti interdittivi quando ne derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario e la sua famiglia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non vi è quindi una pronuncia sul merito: la disciplina dell’informazione interdittiva antimafia resta invariata, e la Corte non si è pronunciata sulla fondatezza della richiesta di riconoscere al prefetto il potere di salvaguardare i mezzi di sostentamento del destinatario.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale devono rispettare i requisiti di ammissibilità: in loro mancanza la Corte non esamina il merito, anche quando è in gioco il difficile bilanciamento tra prevenzione antimafia e tutela dei mezzi di sostentamento della persona colpita.
Domande e risposte
Cos’è l’informazione interdittiva antimafia?
È il provvedimento prefettizio che, in presenza del pericolo di infiltrazioni mafiose, esclude un’impresa dai rapporti con la pubblica amministrazione, come appalti, concessioni e contributi.
Cosa chiedeva il TAR Liguria?
Di riconoscere al prefetto il potere di attenuare gli effetti interdittivi quando essi privino il destinatario e la sua famiglia dei mezzi di sostentamento, come già previsto per le misure di prevenzione personali.
La Corte ha accolto questa richiesta?
No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, senza decidere nel merito: la disciplina dell’art. 92 resta invariata.
La questione potrà tornare davanti alla Corte?
Sì. L’inammissibilità non si pronuncia sul merito, quindi un giudice potrebbe riproporre la questione in termini diversi e con i requisiti necessari.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza, sotto il profilo della disparità con le misure di prevenzione personali.
- Art. 4 della Costituzione – diritto al lavoro.
- Art. 41 della Costituzione – libertà di iniziativa economica.
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Vedi anche
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