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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 173/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 624-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui impediva di far prevalere o equivalere l’attenuante del vizio parziale di mente, nel furto in abitazione, sull’aggravante della violenza sulle cose.

Di cosa si tratta

Nel furto in abitazione (art. 624-bis del codice penale) il quarto comma vieta che alcune circostanze attenuanti possano prevalere o essere equiparate, nel bilanciamento, a determinate aggravanti. Tra le attenuanti coinvolte c’è il vizio parziale di mente (art. 89 del codice penale), che riguarda chi, al momento del fatto, aveva una capacità di intendere e di volere grandemente ridotta a causa di un’infermità. Il Tribunale di Teramo ha sollevato la questione: questo divieto, quando l’attenuante del vizio parziale di mente concorre con l’aggravante della violenza sulle cose, costringe a punire allo stesso modo chi ha una colpevolezza fortemente attenuata e chi è pienamente capace. La Corte aveva già affrontato situazioni analoghe, valorizzando l’equiparabilità tra la condizione dell’infermo parziale di mente e quella del minorenne: entrambi soggetti con un grado di rimproverabilità significativamente ridotto. In gioco c’è il principio di uguaglianza e la necessità che la pena rifletta l’effettiva colpevolezza di chi ha commesso il fatto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 624-bis, quarto comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89) quando concorre con l’aggravante della violenza sulle cose (art. 625, primo comma, numero 2, prima parte). Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 624-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente, nel furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente l’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89) quando concorre con l’aggravante della violenza sulle cose. La Corte ha ribadito che la condizione dell’infermo parziale di mente, per la ridotta rimproverabilità, è equiparabile a quella del minorenne, già beneficiaria della deroga.

Il principio

Il divieto di far prevalere l’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante della violenza sulle cose, nel furto in abitazione, viola l’uguaglianza: chi agisce con capacità di intendere e di volere grandemente ridotta ha una rimproverabilità minore e non può essere trattato come un soggetto pienamente capace.

Domande e risposte

Cos’è il vizio parziale di mente?

È la condizione di chi, al momento del fatto, aveva la capacità di intendere e di volere grandemente diminuita per un’infermità: la legge prevede per lui una pena ridotta (art. 89 del codice penale).

Cosa cambia per chi commette furto in abitazione in queste condizioni?

Il giudice può ora far prevalere o equiparare l’attenuante del vizio parziale di mente all’aggravante della violenza sulle cose, adeguando la pena alla minore colpevolezza.

Perché la Corte richiama la condizione del minorenne?

Perché in casi simili aveva già riconosciuto che infermo parziale di mente e minorenne condividono una rimproverabilità ridotta, sicché la deroga prevista per l’uno va estesa anche all’altro.

Il furto in abitazione resta un reato grave?

Sì. La sentenza non depenalizza nulla: incide solo sul bilanciamento tra una specifica attenuante e una specifica aggravante, lasciando al giudice di graduare la pena nel caso concreto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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