Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 172/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui escludeva la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di violenza o resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 del codice penale).
Di cosa si tratta
L’art. 131-bis del codice penale prevede la non punibilità per “particolare tenuità del fatto”: consente di non punire chi commette un reato di minima offensività, evitando processi e condanne sproporzionati per episodi bagatellari. Il terzo comma, però, escludeva questa causa di non punibilità per una serie di reati, tra cui la violenza o minaccia (art. 336) e la resistenza (art. 337) a un pubblico ufficiale, quando il fatto è commesso contro agenti delle forze dell’ordine nell’esercizio delle funzioni. Il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione, evidenziando un’irrazionalità: dopo le modifiche normative intervenute, l’esclusione creava un’incoerenza nel sistema, a sfavore dell’imputato, rispetto al trattamento di fattispecie collegate. Il tema tocca un equilibrio delicato: da un lato la tutela rafforzata di chi svolge funzioni pubbliche, dall’altro l’esigenza che anche per questi reati il giudice possa riconoscere, nei casi davvero minimi, la non punibilità per tenuità, in coerenza con la funzione rieducativa e la razionalità del sistema sanzionatorio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale (in relazione anche all’art. 339), nella parte in cui escludeva la particolare tenuità del fatto per i delitti di cui agli artt. 336 e 337 del codice penale commessi contro pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 del codice penale. Ha rilevato che, dopo il mutato quadro normativo, l’esclusione della tenuità del fatto per questi reati produceva una distonia irragionevole a sfavore del reo, in contrasto anche con la funzione rieducativa della pena. La questione subordinata, relativa all’art. 339, è rimasta assorbita.
Il principio
Non è ragionevole escludere in modo assoluto la particolare tenuità del fatto per la violenza e la resistenza a pubblico ufficiale: l’esclusione, alla luce del quadro normativo aggiornato, crea una distonia a sfavore dell’imputato e contrasta con un assetto razionale della disciplina sanzionatoria.
Domande e risposte
Cos’è la “particolare tenuità del fatto”?
È una causa di non punibilità (art. 131-bis del codice penale) che permette di non punire chi commette un reato di offensività minima, quando la condotta è davvero lieve e non abituale.
Cosa cambia per i reati contro le forze dell’ordine?
Per violenza (art. 336) e resistenza (art. 337) a pubblico ufficiale, il giudice può ora valutare la tenuità del fatto nei casi minimi, prima esclusa in automatico.
Significa che questi reati saranno puniti meno?
No in generale: cambia solo la possibilità, nei casi di offensività davvero minima, di applicare la non punibilità per tenuità. Per i fatti non bagatellari la pena resta piena.
Perché la Corte parla di “distonia” del sistema?
Perché le modifiche normative successive avevano reso incoerente l’esclusione, trattando più severamente questi reati rispetto a fattispecie collegate, senza una giustificazione razionale e a danno dell’imputato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza e coerenza del sistema sanzionatorio.
- Art. 27 della Costituzione – funzione rieducativa della pena.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.