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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 200/2024 la Corte costituzionale ha confermato la legittimità della norma che individua i familiari ai quali è riconosciuta la facoltà di non testimoniare contro l’imputato, respingendo i dubbi sulla sua estensione.

Di cosa si tratta

Il codice di procedura penale riconosce ai prossimi congiunti dell’imputato la facoltà di astenersi dal testimoniare: un familiare stretto non è obbligato a deporre contro il proprio parente, per non doverlo accusare. L’art. 199 individua chi rientra in questa categoria. Il Tribunale di Firenze ha dubitato che la cerchia dei beneficiari fosse delineata in modo costituzionalmente corretto, sollevando il tema della parità di trattamento tra rapporti familiari diversi e della tutela della vita privata e familiare. La Corte costituzionale ha dovuto valutare se il legislatore avesse tracciato in modo ragionevole il confine tra chi può astenersi e chi no. Il tema riguarda da vicino la vita delle persone coinvolte in un processo: definisce fin dove arriva la protezione dei legami familiari quando entrano in conflitto con il dovere di testimoniare.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 199, comma 1, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 27, 29 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione penale, in composizione monocratica.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. L’individuazione dei familiari cui è riconosciuta la facoltà di astensione rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta irragionevole né lesiva della tutela della vita familiare: il confine tracciato dall’art. 199 cod. proc. pen. è compatibile con la Costituzione e con la CEDU.

Il principio

Spetta al legislatore individuare i familiari ai quali riconoscere la facoltà di non testimoniare contro l’imputato; la scelta è legittima se non irragionevole e se bilancia adeguatamente la tutela dei legami familiari con le esigenze del processo penale.

Domande e risposte

Chi può rifiutarsi di testimoniare contro un familiare?

I prossimi congiunti indicati dall’art. 199 del codice di procedura penale: la norma riconosce loro la facoltà di astenersi, salvo le eccezioni previste dalla legge.

La facoltà di astensione è un obbligo?

No. È una facoltà: il familiare può scegliere di non testimoniare, ma se decide di deporre la sua testimonianza è valida. Deve essere avvisato di questo diritto.

La Corte ha allargato la cerchia dei familiari?

No. Ha confermato la disciplina vigente, ritenendo ragionevole il confine fissato dal legislatore tra chi può astenersi e chi è invece tenuto a testimoniare.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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