Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 4/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che, per il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, scomputava dalle somme dovute per il 2022 un’indennità una tantum già riconosciuta, penalizzando ingiustificatamente quei lavoratori.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda il trattamento economico del personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, l’ente che svolge le verifiche su sicurezza e regolarità del lavoro. Una norma del 2023 prevedeva che, nel riconoscere certe somme spettanti per l’anno 2022, si dovesse “scomputare” un’indennità una tantum già attribuita in precedenza a questi dipendenti. In pratica, una somma veniva data con una mano e tolta con l’altra, riducendo il beneficio effettivo solo per quella categoria. La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare se questo meccanismo fosse ragionevole. Il tema interessa il pubblico impiego e la parità di trattamento economico: stabilire se il legislatore può differenziare la retribuzione di una categoria sottraendo benefici già riconosciuti significa fissare un limite all’uso di norme di bilancio che incidono sui diritti dei lavoratori pubblici.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023 (convertito nella legge n. 191 del 2023), limitatamente alla parte che imponeva lo scomputo dell’indennità una tantum prevista dall’art. 32-bis del d.l. n. 50 del 2022 per il personale dell’Ispettorato. Tra i parametri figurano gli artt. 2, 3, 36 e 39 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, limitatamente all’inciso che disponeva lo scomputo, per il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’indennità una tantum dall’importo dovuto per il 2022. Quella sottrazione si traduceva in una penalizzazione priva di giustificazione ragionevole.
Il principio
Una norma che sottrae a una specifica categoria di dipendenti pubblici un beneficio economico già riconosciuto, senza una ragione coerente, viola il principio di ragionevolezza e di equo trattamento del lavoratore.
Domande e risposte
Cosa significa in concreto per i dipendenti dell’Ispettorato?
Significa che non può essere loro decurtata, dalle somme spettanti per il 2022, l’indennità una tantum già attribuita: quella parte della norma è stata eliminata.
La sentenza riguarda anche altre amministrazioni?
No. La pronuncia colpisce specificamente la disposizione che riguardava il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro; il principio di fondo, però, vale come monito generale contro decurtazioni ingiustificate di benefici già riconosciuti.
Perché si parla di “illegittimità parziale”?
Perché la Corte non cancella tutta la norma, ma solo l’inciso che disponeva lo scomputo: il resto della disposizione rimane in vigore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza e parità di trattamento, cuore della decisione.
- Art. 36 della Costituzione – diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.
- Art. 39 della Costituzione – libertà sindacale e contrattazione, tra i parametri evocati.
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Vedi anche
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