Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 213/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite massimo di dieci anni di anzianità professionale come criterio di preferenza nella selezione dei magistrati onorari: la legge delega imponeva di far prevalere la maggiore esperienza.
Di cosa si tratta
I magistrati onorari (tra cui i giudici di pace) sono selezionati anche in base a criteri di preferenza a parità di requisiti. La riforma della magistratura onoraria (d.lgs. n. 116 del 2017) prevedeva, come criterio prioritario, la maggiore anzianità professionale o di servizio e, in subordine, la minore età anagrafica. Tuttavia, una disposizione fissava un limite massimo di dieci anni all’anzianità valutabile: superata quella soglia, l’esperienza ulteriore non contava più e finiva per prevalere la minore età. Il TAR Lazio, in una causa contro il Ministero della giustizia, ha sollevato la questione. Il punto era che la legge delega (legge n. 57 del 2016) aveva fissato un ordine di preferenza preciso, con la prevalenza della maggiore esperienza professionale; il decreto attuativo, con il tetto dei dieci anni, finiva per capovolgere quell’ordine. In gioco c’era il rispetto, da parte del Governo, dei limiti fissati dal Parlamento nella delega legislativa.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (riforma della magistratura onoraria), nella parte in cui fissava il limite massimo di dieci anni di anzianità. A sollevare la questione è stato il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, prima sezione (giudice rimettente), in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione (eccesso di delega). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116 del 2017, limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità». La legge delega aveva previsto un ordine di preferenza ben preciso, con la prevalenza della maggiore anzianità professionale rispetto alla minore età. Il tetto dei dieci anni capovolgeva tale ordine, facendo prevalere in concreto i candidati più giovani quando l’anzianità superava la soglia: si trattava dunque di un eccesso rispetto ai criteri della delega.
Il principio
Il Governo, nell’attuare una legge delega, deve rispettare l’ordine di preferenza fissato dal Parlamento: una norma delegata che, attraverso un limite all’anzianità valutabile, finisca per capovolgere la priorità della maggiore esperienza professionale rispetto alla minore età eccede la delega ed è costituzionalmente illegittima (artt. 76 e 77 Cost.).
Domande e risposte
Cosa cambia per chi aspira a diventare magistrato onorario?
Cade il tetto dei dieci anni: tutta l’anzianità professionale o di servizio torna a contare come criterio di preferenza, in coerenza con la priorità voluta dalla legge delega.
Perché si parla di “eccesso di delega”?
Perché il Governo, attuando la legge delega, ne ha superato i limiti: la delega faceva prevalere l’esperienza, mentre il decreto, con il limite dei dieci anni, faceva di fatto prevalere la minore età. Da qui la violazione degli artt. 76 e 77 Cost.
Tutta la riforma della magistratura onoraria è stata annullata?
No. È stata annullata solo la parte relativa al limite dei dieci anni di anzianità; il resto della disciplina resta in vigore.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza dei criteri di selezione.
- Art. 76 della Costituzione – limiti della delega legislativa.
- Art. 77 della Costituzione – decreti legislativi e rispetto della delega.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.