Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 211/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le modifiche alla legge elettorale della Provincia autonoma di Trento, impugnate dal Governo.
Di cosa si tratta
Le forme di governo regionali e provinciali, in particolare le modalità di elezione del Presidente e i suoi rapporti con il Consiglio e la Giunta, sono disciplinate da regole che devono rispettare i principi costituzionali. La Provincia autonoma di Trento aveva approvato una legge che modificava l’art. 14 della propria legge elettorale del 2003, incidendo sul sistema di elezione e sui poteri connessi. Il Governo ha impugnato la legge davanti alla Corte, ritenendola in contrasto con la Costituzione. La pronuncia tocca un tema istituzionale di rilievo: l’equilibrio del modello dell’elezione diretta del vertice dell’esecutivo, caratterizzato da un forte potere del Presidente, derivante dall’investitura popolare diretta, ma anche dal rischio di derive plebiscitarie e di una concentrazione personalistica del potere. In gioco c’era la coerenza della forma di governo provinciale con i limiti costituzionali, anche in una Provincia a statuto speciale come Trento.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento (approvato ai sensi dell’art. 47 dello Statuto speciale, d.P.R. n. 670 del 1972) recante modifiche all’art. 14 della legge elettorale provinciale del 2003. A promuovere il giudizio è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 2, 3, 48, 51 e 122 della Costituzione. Si è costituita la Provincia autonoma di Trento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge provinciale che modificava la legge elettorale del 2003. La Corte ha valorizzato i tratti caratteristici del sistema di elezione diretta del Presidente, segnato da ampi poteri di quest’ultimo e dal suo “plus” di legittimazione popolare, con il connesso rischio di spinte plebiscitarie e di concentrazione personalistica del potere: le modifiche introdotte non erano compatibili con l’equilibrio costituzionale di tale modello.
Il principio
Le modifiche alla disciplina elettorale provinciale che incidono sull’elezione diretta del Presidente e sull’equilibrio dei suoi poteri devono rispettare i principi costituzionali sulla forma di governo: non possono alterare l’assetto in modo incompatibile con tali principi, neppure in una Provincia a statuto speciale.
Domande e risposte
Cosa è stato annullato dalla Corte?
Le modifiche alla legge elettorale della Provincia di Trento contenute nell’art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge impugnato: vengono meno per illegittimità costituzionale.
Perché la Corte richiama il rischio di derive plebiscitarie?
Perché l’elezione diretta del Presidente gli conferisce un forte potere e una particolare legittimazione popolare; la Corte sottolinea che questo modello va mantenuto in equilibrio, evitando una concentrazione personalistica del potere.
L’autonomia speciale di Trento non consentiva quelle scelte?
L’autonomia speciale resta ampia, ma incontra i limiti dei principi costituzionali sulla forma di governo: nel caso esaminato, le modifiche non li rispettavano.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 48 della Costituzione – diritto di voto.
- Art. 51 della Costituzione – accesso alle cariche elettive.
- Art. 122 della Costituzione – forma di governo e sistema di elezione regionale.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.