Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 55 del 2025 la Corte costituzionale ha reso facoltativa, e non più automatica, la sospensione della responsabilità genitoriale in caso di condanna per maltrattamenti commessi in presenza o a danno di minori con abuso della funzione genitoriale.
Di cosa si tratta
Quando un genitore viene condannato per maltrattamenti aggravati (l’art. 572, secondo comma, del codice penale) commessi in presenza o a danno di minori, abusando della propria responsabilità genitoriale, scatta una pena accessoria: la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Il problema è che questa sospensione era prevista in modo automatico e obbligatorio, e per un periodo pari al doppio della pena inflitta. Il Tribunale di Siena ha sollevato la questione, osservando che un automatismo di questo tipo può rivelarsi contrario all’interesse stesso del minore: in alcuni casi mantenere il legame con il genitore, pur condannato, può essere preferibile, e dovrebbe essere il giudice a valutarlo caso per caso. La posta in gioco è proprio l’interesse del bambino: una misura pensata per proteggerlo non deve trasformarsi in un danno automatico, recidendo un rapporto che a volte è meglio conservare sotto controllo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 34, secondo comma, del codice penale, sotto due profili: l’automatica sospensione della responsabilità genitoriale in caso di condanna per maltrattamenti aggravati e la sua durata pari al doppio della pena. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 della Costituzione, nonché all’art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del codice penale nella parte in cui prevede che la condanna per maltrattamenti aggravati comporti automaticamente la sospensione della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. Ha dichiarato inammissibili le ulteriori questioni, sia quella riferita alla Convenzione ONU sia quella sulla durata della pena accessoria pari al doppio della pena inflitta. La sospensione diventa così facoltativa, rimessa alla valutazione del giudice nell’interesse del minore.
Il principio
La sospensione della responsabilità genitoriale conseguente alla condanna per maltrattamenti commessi a danno o in presenza di minori non può essere automatica: deve essere il giudice a valutarne l’applicazione caso per caso, nell’interesse preminente del minore.
Domande e risposte
Cosa cambia con questa sentenza?
La sospensione della responsabilità genitoriale dopo la condanna per maltrattamenti aggravati non è più automatica: spetta al giudice decidere se disporla, valutando il caso concreto.
Perché un automatismo poteva danneggiare il minore?
Perché recidere automaticamente il legame con il genitore non sempre corrisponde all’interesse del bambino: in alcuni casi può essere preferibile mantenerlo, sotto opportuno controllo.
La misura può ancora essere applicata?
Sì. Il giudice può sempre disporre la sospensione quando lo ritiene opportuno; semplicemente non è più obbligato a farlo in modo automatico.
Cosa significa che alcune questioni sono inammissibili?
Significa che la Corte non le ha esaminate nel merito per ragioni processuali; nel caso, quelle sulla durata della pena accessoria e quella riferita alla Convenzione ONU.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – diritti inviolabili della persona, tra i parametri invocati.
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza; l’automatismo è stato ritenuto irragionevole.
- Art. 30 della Costituzione – diritti e doveri dei genitori verso i figli.
- Art. 31 della Costituzione – protezione dell’infanzia.
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Vedi anche
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