Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 210/2025 la Corte costituzionale ha stabilito che, nell’adozione di un minore in casi particolari, l’adottato può assumere il solo cognome dell’adottante, se vi è il consenso di tutti e se ciò risponde al suo interesse.
Di cosa si tratta
Il cognome è un elemento centrale dell’identità personale. Nell’adozione in casi particolari (la cosiddetta adozione “non legittimante”, prevista dall’art. 55 della legge n. 184 del 1983 in coordinamento con l’art. 299 del codice civile), la regola tradizionale imponeva di anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato. Il Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato la questione: in alcuni casi, l’interesse del minore può essere meglio realizzato consentendogli di portare il solo cognome dell’adottante, senza l’aggiunta del cognome di origine. La Corte aveva già aperto, con la sentenza n. 135 del 2023, alla possibilità di aggiungere (anziché anteporre) il cognome dell’adottante. Qui si è andati oltre. In gioco c’era il diritto del minore a un’identità coerente con la sua reale situazione familiare e affettiva, da valutare caso per caso nel suo concreto interesse, in linea con la tutela costituzionale della persona.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in coordinamento con l’art. 299, primo comma, del codice civile. A sollevare la questione è stato il Tribunale per i minorenni di Bari (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 CEDU. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184 del 1983, in relazione all’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente all’adottato di assumere, con la sentenza di adozione del minore, il solo cognome dell’adottante, quando i consensi e gli assensi previsti dagli artt. 45 e 46 della stessa legge siano favorevoli e quando ciò risponda all’interesse del minore, accertato in modo particolarmente attento dal giudice.
Il principio
Nell’adozione del minore in casi particolari, in deroga alla regola dell’anteposizione, l’adottato può assumere il solo cognome dell’adottante se tutti i soggetti interessati vi consentono e se l’effetto risponde, all’esito di un attento accertamento giudiziale, al concreto interesse del minore.
Domande e risposte
Il minore adottato deve sempre aggiungere il cognome dell’adottante al proprio?
No. Dopo questa sentenza, in presenza dei consensi richiesti e se corrisponde al suo interesse, può assumere il solo cognome dell’adottante, senza l’anteposizione o l’aggiunta del cognome di origine.
Chi decide quale soluzione adottare?
Il giudice, all’esito di un accertamento particolarmente attento, valuta se l’assunzione del solo cognome dell’adottante risponda al concreto interesse del minore; servono inoltre i consensi e gli assensi previsti dalla legge.
Cosa cambia rispetto alla sentenza del 2023?
La sentenza n. 135 del 2023 aveva consentito di aggiungere il cognome dell’adottante a quello dell’adottato. Questa pronuncia amplia ulteriormente le possibilità, ammettendo l’assunzione del solo cognome dell’adottante.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – diritti inviolabili e identità personale del minore.
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza e ragionevolezza.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.