Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 59 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro la legge siciliana sulle risorse idriche, salvando la disciplina regionale in materia di gestione del servizio idrico.
Di cosa si tratta
La gestione delle risorse idriche – cioè l’organizzazione del servizio idrico integrato, dalla captazione dell’acqua alla depurazione – tocca interessi delicati: la tutela dell’ambiente, la concorrenza tra gli operatori e l’efficienza del servizio per i cittadini. La Regione siciliana, con una legge del 2015 più volte modificata, ha dettato proprie regole sulla disciplina delle risorse idriche. Il TAR Sicilia, chiamato a decidere alcuni giudizi, ha sollevato dubbi di costituzionalità su diversi commi di quella legge, ritenendo che potessero invadere ambiti riservati allo Stato, in particolare la tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Per i cittadini siciliani la posta in gioco riguarda l’organizzazione di un servizio essenziale come quello dell’acqua e il rispetto delle regole comuni che garantiscono qualità ambientale e parità tra gli operatori. La Corte ha dovuto verificare se la Regione fosse rimasta nei propri confini.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (disciplina in materia di risorse idriche). Le questioni sono state sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni relative al comma 1-quinquies e non fondate quelle relative ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. La disciplina regionale siciliana sulle risorse idriche non invade in modo illegittimo le competenze statali in materia di concorrenza e di tutela dell’ambiente: le disposizioni esaminate rientrano nelle attribuzioni della Regione e non contrastano con l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.
Il principio
La disciplina regionale siciliana sulla gestione delle risorse idriche è legittima se non invade gli ambiti riservati allo Stato, in particolare la tutela della concorrenza e dell’ambiente: le disposizioni esaminate sono state ritenute compatibili con il riparto di competenze.
Domande e risposte
Chi disciplina la gestione dell’acqua?
La materia coinvolge sia lo Stato, che fissa i principi a tutela della concorrenza e dell’ambiente, sia le Regioni, che organizzano il servizio idrico nei limiti delle proprie competenze.
Perché era stata impugnata la legge siciliana?
Perché si dubitava che invadesse la tutela della concorrenza e dell’ambiente, riservate allo Stato; la Corte ha però escluso tale invasione.
Cosa cambia per i cittadini?
La disciplina regionale sulle risorse idriche resta in vigore: la Corte ha confermato che la Regione poteva adottarla senza violare le competenze statali.
Cosa significa che alcune questioni sono inammissibili?
Significa che la Corte non le ha esaminate nel merito per ragioni processuali; nel caso, quelle relative al comma 1-quinquies.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – tutela della concorrenza e dell’ambiente riservate allo Stato (secondo comma, lettere e ed s), parametri della decisione.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.