Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 177 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Palermo sull’art. 83 del codice di procedura penale in materia di notificazioni.
Di cosa si tratta
L’art. 83 del codice di procedura penale disciplina alcune modalità di notificazione degli atti nel processo penale. Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione penale in composizione monocratica, ha ritenuto che la norma, così come formulata, potesse pregiudicare la corretta instaurazione del contraddittorio e il diritto di difesa dell’imputato, e ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale. Le questioni di costituzionalità non vengono però sempre esaminate nel merito: la Corte verifica prima se il giudice che le ha sollevate (il giudice rimettente) abbia rispettato i requisiti necessari, in particolare la rilevanza nel processo in corso e una motivazione adeguata e non contraddittoria. Quando questi presupposti mancano in modo evidente, la Corte non entra nel merito ma chiude con una pronuncia di inammissibilità, restituendo di fatto la parola al giudice del processo principale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 83 del codice di procedura penale, in tema di notificazioni. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione terza penale in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza e il diritto di difesa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Si tratta di una pronuncia in rito: la Corte non ha valutato se la norma sia o meno conforme alla Costituzione, ma ha rilevato vizi nel modo in cui la questione era stata sollevata, tali da impedirne l’esame nel merito. La disposizione censurata resta quindi in vigore.
Il principio
La Corte può pronunciarsi sul merito di una questione di costituzionalità solo se il giudice rimettente ha correttamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza; in difetto di tali requisiti la questione è inammissibile e la norma resta in vigore.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza?
L’inammissibilità è una decisione in rito: la Corte non esamina il merito perché la questione è stata posta male. L’infondatezza, invece, è una decisione di merito con cui la Corte respinge i dubbi dopo averli valutati.
La norma sulle notificazioni è stata dichiarata legittima?
No, ma neppure illegittima. La Corte non si è pronunciata sul suo contenuto: la questione è stata chiusa per ragioni procedurali, quindi l’art. 83 cod. proc. pen. resta in vigore.
Il giudice di Palermo può riproporre la questione?
In linea di principio, una questione dichiarata inammissibile per vizi della motivazione può essere riproposta, anche da altri giudici, se sollevata in modo corretto e rilevante in un nuovo processo.
Perché “manifesta” inammissibilità?
L’aggettivo segnala che i difetti della questione erano talmente evidenti da non richiedere un esame approfondito: la Corte definisce queste ipotesi con ordinanza anziché con sentenza.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro invocato dal giudice rimettente.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, anch’esso evocato a sostegno della questione.
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Vedi anche
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