Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 9/2026 la Corte costituzionale ha esaminato altre norme dei bilanci della Regione Puglia, dichiarando una questione inammissibile e le altre non fondate.
Di cosa si tratta
Le leggi di bilancio regionali contengono molte disposizioni che il Governo può impugnare se ritiene che eccedano le competenze della Regione o violino i principi statali di finanza pubblica. In questo caso erano in gioco norme della Regione Puglia contenute in due leggi: la legge di variazione di bilancio 2024 (legge regionale n. 39 del 2024) e la legge di stabilità 2025 (legge regionale n. 42 del 2024). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato alcune disposizioni, lamentando in particolare il contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e con il buon andamento dell’amministrazione, oltre a profili che toccano l’ordinamento civile (materia di competenza esclusiva dello Stato). La Regione Puglia ha difeso le proprie scelte. In gioco c’era il consueto confine tra l’autonomia finanziaria e organizzativa della Regione e i limiti che la Costituzione pone a tutela dell’equilibrio complessivo dei conti pubblici e delle competenze riservate allo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 26 della legge della Regione Puglia n. 39 del 2024 e l’art. 240 della legge della Regione Puglia n. 42 del 2024. A promuovere il giudizio, in via principale, è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile), e agli artt. 97, commi primo e quarto, e 117, terzo comma, della Costituzione. La decisione su altre questioni dei medesimi ricorsi è stata riservata a separate pronunce.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 240 della legge regionale n. 42 del 2024 riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), e non fondate le questioni sull’art. 26 della legge regionale n. 39 del 2024 e sull’art. 240 della legge regionale n. 42 del 2024 riferite agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost. Le disposizioni regionali esaminate sono quindi rimaste nei limiti consentiti, in particolare quanto al buon andamento e al coordinamento della finanza pubblica.
Il principio
Le disposizioni regionali in materia di bilancio sono legittime quando rispettano i principi di coordinamento della finanza pubblica e di buon andamento dell’amministrazione (artt. 97 e 117, terzo comma, Cost.); le censure formulate in modo inidoneo all’esame nel merito sono dichiarate inammissibili.
Domande e risposte
Le norme pugliesi impugnate sono state annullate?
No. In questa sentenza le questioni esaminate sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate: le disposizioni restano in vigore.
Che differenza c’è con la sentenza n. 4/2026 sulla stessa Regione?
Riguardano ricorsi e disposizioni diverse della legislazione pugliese di bilancio. La Corte ha deciso le varie questioni con pronunce separate; nella n. 4 alcune norme sono state annullate, mentre nella n. 9 quelle esaminate sono state confermate.
Cosa significa “riservata a separate pronunce”?
Che la Corte ha deciso solo una parte delle questioni sollevate con i ricorsi e si pronuncerà sulle restanti con decisioni successive.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione – buon andamento dell’amministrazione.
- Art. 117 della Costituzione – coordinamento della finanza pubblica e ordinamento civile.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.