Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 192/2025 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice di Parma che aveva sollevato una questione sul divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata (art. 69, quarto comma, del codice penale): il quadro normativo è mutato e il giudice deve rivalutare.
Di cosa si tratta
L’art. 69, quarto comma, del codice penale, nel testo introdotto dalla legge n. 251 del 2005 (la cosiddetta legge ex Cirielli), vieta che le circostanze attenuanti possano prevalere, nel giudizio di bilanciamento, sulla recidiva reiterata. Negli ultimi anni la Corte costituzionale è intervenuta più volte su questo divieto, dichiarandolo illegittimo in relazione a specifiche attenuanti. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma aveva sollevato una nuova questione su questa norma. Nel frattempo, però, il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento è cambiato, per effetto di pronunce successive della stessa Corte. Quando ciò accade, e le novità possono incidere sulla rilevanza o sui termini della questione, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice che l’ha sollevata, affinché valuti nuovamente se e in che termini la questione sia ancora attuale alla luce del quadro mutato. È un meccanismo che garantisce che il giudizio costituzionale si svolga su una questione effettivamente rilevante e aggiornata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Parma ha impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in materia di bilanciamento delle circostanze per i recidivi. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Non vi è quindi una decisione nel merito: il giudice di Parma dovrà rivalutare la questione alla luce delle sopravvenienze normative e giurisprudenziali, verificando se essa sia ancora rilevante e in quali termini vada eventualmente riproposta.
Il principio
Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, mutano gli elementi normativi o giurisprudenziali che incidono sulla questione, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché ne riconsideri la rilevanza alla luce del nuovo quadro.
Domande e risposte
Cosa significa “restituzione degli atti al giudice rimettente”?
È una decisione con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, senza decidere, perché questi rivaluti se la questione è ancora attuale alla luce dei cambiamenti intervenuti.
La norma sul divieto di prevalenza è stata cancellata?
No, non con questa ordinanza. La Corte non si è pronunciata nel merito: si è limitata a restituire gli atti al giudice di Parma.
Cosa farà ora il giudice di Parma?
Verificherà se la questione resti rilevante per il suo processo alla luce delle pronunce e delle modifiche sopravvenute, e potrà eventualmente riproporla in termini aggiornati.
Perché la Corte non ha deciso direttamente?
Perché il quadro di riferimento è mutato dopo l’ordinanza di rimessione: decidere su una questione non più attuale o impostata su presupposti superati rischierebbe di essere inutile o fuorviante.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza e uguaglianza, sullo sfondo del bilanciamento delle circostanze.
- Art. 27 della Costituzione – proporzionalità e funzione rieducativa della pena.
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Vedi anche
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