Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 101/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in gran parte non fondate le questioni sull’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130 del 2020 (come modificato nel 2023) in materia di trattenimento dei migranti, ordinando per un profilo la restituzione degli atti al giudice.
Di cosa si tratta
La normativa sull’immigrazione disciplina i casi in cui lo straniero può essere trattenuto in attesa delle procedure di identificazione, esame della domanda di protezione o rimpatrio. L’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130 del 2020, introdotto dal d.l. n. 1 del 2023 sulla gestione dei flussi migratori, regola alcuni profili del trattenimento, tra cui l’applicazione di una misura di fermo amministrativo. Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, davanti a un caso concreto, ha dubitato della legittimità di queste previsioni sotto vari aspetti: il rispetto del principio di legalità (art. 25 Cost.), il diritto d’asilo e gli obblighi internazionali (artt. 10 e 117 Cost.), nonché la proporzionalità e la finalità rieducativa in relazione all’applicazione obbligatoria del fermo (artt. 3 e 27 Cost.). La posta in gioco riguarda i diritti fondamentali delle persone straniere sottoposte a misure restrittive, tema particolarmente delicato perché incide sulla libertà personale e sulle garanzie costituzionali e internazionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130 del 2020 (come inserito dal d.l. n. 1 del 2023) sotto più profili, in riferimento agli artt. 3, 10, 25, 27 e 117 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: quella relativa all’art. 25, secondo comma, Cost. (primo periodo del comma 2-sexies); quella riferita agli artt. 10 e 117 Cost. (“nei sensi indicati in motivazione”); e quella sul secondo periodo, riferita agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., riguardo all’applicazione obbligatoria del fermo amministrativo. Ha invece ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Brindisi riguardo a una ulteriore questione, perché sia riesaminata alla luce del quadro sopravvenuto.
Il principio
Le previsioni impugnate sul trattenimento dei migranti e sul fermo amministrativo non violano, nei termini esaminati, i parametri costituzionali invocati. Per un profilo la valutazione è restituita al giudice di merito, affinché ne verifichi la perdurante rilevanza alla luce delle modifiche normative.
Domande e risposte
La Corte ha dichiarato illegittime le norme sul trattenimento?
No. Le questioni esaminate sono state dichiarate non fondate; le disposizioni restano in vigore.
Cosa significa “restituzione degli atti” al giudice?
È la decisione con cui la Corte rimanda la questione al giudice di merito, perché ne riconsideri la rilevanza alla luce di novità sopravvenute, senza pronunciarsi su quel punto.
Perché si invocano gli artt. 10 e 117 della Costituzione?
L’art. 10 riguarda il diritto d’asilo e l’adeguamento alle norme internazionali; l’art. 117, primo comma, vincola la legge al rispetto degli obblighi internazionali, rilevanti in materia di immigrazione.
Cosa significa che una questione è respinta “nei sensi indicati in motivazione”?
Significa che la Corte ha respinto la censura accogliendo una particolare interpretazione della norma, indicata nella motivazione, ritenuta conforme a Costituzione.
Norme collegate
- Art. 10 della Costituzione — condizione dello straniero e diritto d’asilo, parametro invocato.
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità, parametro ritenuto non violato.
- Art. 117 della Costituzione — vincoli internazionali, parametro invocato.
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Vedi anche
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