Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 144/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’indennità risarcitoria spettante al dipendente pubblico licenziato illegittimamente, confermando il criterio di calcolo previsto dalla legge.
Di cosa si tratta
Quando un dipendente pubblico viene licenziato illegittimamente, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro gli spetta un’indennità risarcitoria. L’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 commisura questa indennità all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, fino a un massimo di ventiquattro mensilità. Il Tribunale di Trento, giudice del lavoro, in una causa relativa a un dipendente sanitario soggetto a un particolare regime (indennità premio di servizio), ha dubitato che fosse ragionevole agganciare l’indennità a quella base di calcolo, anziché a una retribuzione comprensiva di tutte le voci continuative. In gioco c’era l’adeguatezza del risarcimento riconosciuto al lavoratore pubblico illegittimamente licenziato e la coerenza tra le diverse categorie di dipendenti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione sull’art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato nel 2017) in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando un’irragionevole disparità nel criterio di calcolo dell’indennità risarcitoria per i dipendenti pubblici illegittimamente licenziati.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il criterio di commisurazione dell’indennità alla base di calcolo prevista dalla legge non è irragionevole e rientra nella discrezionalità del legislatore nel definire la misura del risarcimento, senza violare il principio di eguaglianza tra le diverse categorie di lavoratori pubblici.
Il principio
La scelta del parametro retributivo cui agganciare l’indennità per licenziamento illegittimo del dipendente pubblico rientra nella discrezionalità del legislatore: il criterio fissato dalla legge non è manifestamente irragionevole e non viola l’eguaglianza.
Domande e risposte
Quanto spetta al dipendente pubblico licenziato illegittimamente?
Oltre alla reintegrazione, un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il TFR, fino a un massimo di ventiquattro mensilità.
Il criterio di calcolo è cambiato dopo la sentenza?
No. La Corte ha confermato la legittimità del criterio previsto dalla legge, ritenendolo non irragionevole.
Perché il giudice lo riteneva ingiusto?
Perché quel parametro poteva risultare inferiore a una retribuzione comprensiva di tutte le voci continuative; la Corte non ha però ravvisato la violazione dell’art. 3 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, unico parametro della decisione.
Vedi anche
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