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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 106/2026 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sull’art. 22-bis del decreto-legge n. 133 del 2014 in materia di incentivi energetici, ritenendolo conforme ai principi di ragionevolezza e buon andamento.

Di cosa si tratta

Il sistema degli incentivi all’energia da fonti rinnovabili e stato piu volte rimodulato dal legislatore, generando contenzioso tra le imprese del settore e il Gestore dei servizi energetici (GSE). L’art. 22-bis del decreto-legge n. 133 del 2014 e una delle norme che hanno inciso su quegli incentivi. Il caso nasce davanti al Consiglio di Stato, in una controversia tra una societa, il GSE e il Ministero delle imprese e del made in Italy. Il giudice dubitava che la norma fosse irragionevole o lesiva del buon andamento, anche in relazione all’affidamento delle imprese che avevano fatto investimenti contando sugli incentivi promessi. Il tema e ricorrente: quando lo Stato modifica regimi di sostegno economico, deve bilanciare l’interesse pubblico al riequilibrio con la tutela di chi ha investito facendo affidamento sulle regole esistenti.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 22-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito nella legge n. 164 del 2014, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. A sollevare la questione e stato il Consiglio di Stato, sezione seconda, nel giudizio tra una societa, il GSE e il Ministero delle imprese e del made in Italy.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 22-bis del decreto-legge n. 133 del 2014. La disciplina degli incentivi energetici e stata ritenuta compatibile con il principio di ragionevolezza e con il buon andamento dell’amministrazione.

Il principio

La rimodulazione degli incentivi energetici prevista dall’art. 22-bis del d.l. n. 133 del 2014 non e irragionevole ne lesiva del buon andamento: il legislatore puo intervenire sui regimi di sostegno nel rispetto dei limiti della ragionevolezza.

Domande e risposte

Le imprese che avevano investito sugli incentivi vengono tutelate?

La Corte ha respinto i dubbi sulla norma, ritenendola ragionevole. Il legittimo affidamento delle imprese e un valore rilevante, ma la Corte ha escluso che, in questo caso, la rimodulazione lo abbia violato in modo costituzionalmente illegittimo.

La Corte ha modificato il regime degli incentivi?

No. Ha dichiarato non fondate le questioni: l’art. 22-bis resta in vigore. Le controversie sui singoli rapporti con il GSE continuano a essere decise dai giudici amministrativi.

Cosa e il legittimo affidamento?

E la tutela della ragionevole aspettativa di chi ha agito confidando in una disciplina vigente. Vincola il legislatore a non mutare le regole in modo arbitrario, ma non impedisce ogni modifica giustificata da interessi pubblici.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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